L’importo del mantenimento dovuto al coniuge deve essere rivalutato per legge in base agli indici Istat
A seguito della separazione o del divorzio uno dei due coniugi è tenuto a versare all’altro, considerato debole economicamente, un assegno di mantenimento, la cui somma è stabilita dal Giudice che pronuncia la separazione o il divorzio; il valore dell’assegno va rivalutato per legge in base agli indici Istat.
Nel stabilire la somma dovuta da un coniuge all’altro (o ai figli), il Giudice deve tener conto di diversi fattori, come le condizioni a livello sociale e di salute, il reddito e il tenore di vita tenuto durante la convivenza.
Ma come si fa il calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento?
La rivalutazione Istat
Partiamo spiegando come funziona questo meccanismo di aggiornamento, che va a modificare l’importo dell’assegno indicato dalla sentenza di separazione o di divorzio, volto al mantenimento dell’ex coniuge o dei figli.
Il calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento è obbligatorio, come sancisce la Legge sul divorzio, che però viene estesa anche alla separazione per analogia.
Ma a cosa serve?
Questa rivalutazione svolge un duplice funzione:
- Adeguare l’importo che è dovuto al coniuge a un parametro che deve tener conto del costo medio della vita, cioè del prezzo medio di un dato genere di beni, come ad esempio il pane, il latte e così via, cioè quei beni che rappresentano il consumatore medio;
- Conservare il potere d’acquisto dell’assegno; pensiamo ad esempio al fatto che oggi con un euro si può acquistare un litro di latte, ma magari il prossimo anno serviranno 10 centesimi di più.
Ma cosa rischia chi non provvede al calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento?
Troppo spesso il coniuge tenuto al versamento non presta la giusta attenzione a questo obbligo, versando solo la somma stabilita in sede di divorzio o separazione.
Questa non osservanza delle regole può causare una richiesta di arretrati e di interessi da parte del coniuge beneficiario, che ha il diritto di rivolgersi a un avvocato per richiedere le somme non versare nei cinque anni precedenti.
Se non vengono versate le somme richieste può, inoltre, richiedere il pagamento delle somme non versate, senza l’intervento del Giudice per stabilire la misura dell’aggiornamento; inoltre il coniuge che beneficia dell’assegno, può agire in giudizio, per farsi riconoscere l’aumento della somma prevista, attraverso un atto di precetto e una procedura espropriativa.
Come abbiamo visto, è quindi consigliabile provvedere al calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento per tempo, per non rischiare poi di dover versare un importo gravoso in modo inaspettato; l’adeguamento va fatto, infatti, ogni anno, a partire dal mese indicato nel provvedimento di separazione o di divorzio (o di modifica delle condizioni economiche di queste.)