Con quali modalità è possibile effettuare il riconoscimento valido anche in Italia
L’atto di riconoscimento può essere effettuato sia dalla madre che dal padre, da entrambi in maniera congiunta o separatamente, anche se uniti in matrimonio con un’altra persona.
Quando viene riconosciuto un figlio nato al di fuori del matrimonio si parla di figlio naturale, che si distingue da quello legittimo solo per quanto riguarda questa circostanza.
In materia di filiazione c’è stata una vera e propria riforma nel 2012, con la legge n.219, e poi con il decreto legislativo 154 del 2013, che ha eliminato definitivamente ogni differenza a livello giuridico tra figli, così come ogni discriminazione che poteva invece esserci in passato anche tra figli adottivi e incestuosi.
Il riconoscimento
Anche per quanto riguarda il riconoscimento non sono previste delle differenze; l’unica cosa riguarda la “presunzione di paternità”, che è presente nel caso in cui la coppia di genitori sia sposata, e che quindi modifica il procedimento solo a livello pratico.
Figli naturali e figli legittimi godono degli stessi diritti, anche per quanto riguarda la successione del genitore, del quale sono considerati eredi legittimi; a loro spetta infatti una quota del patrimonio, così come la possibilità di impugnare il testamento qualora sia necessario.
Per il figlio naturale non sussiste questa presunzione e quindi il padre naturale dovrà fare una dichiarazione alternativamente formalizzata:
- Nell’atto di nascita;
- In una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
- In un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio);
- In un testamento (qualsiasi sia la forma);
- In una domanda presentata al Giudice Tutelare.
Il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero
Può accadere che il padre si trovi a dover effettuare il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero; in questo caso l’atto di nascita del minore deve essere trascritto, riportando l’indicazione dei genitori del bambino.
Il riconoscimento di figlio naturale nato all’estero risulta di norma nell’atto di nascita estero, che deve essere trascritto in Italia; tuttavia l’atto può anche essere contenuto in un altro atto separato, formatosi dopo alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o presso un notaio.
Per essere valido in Italia il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero deve:
- Essere effettuato all’estero secondo la normativa locale;
- Deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile);
- Deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano.
Anche il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero è irrevocabile, quindi non si può revocare neanche tramite un testamento.