Come chiedere la modifica delle condizioni di separazione stabilite dal giudice durante gli atti
Se dopo la separazione sancita dal giudice la situazione cambia si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione giudiziale, così come gli accordi economici e patrimoniali raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di variazioni. Normalmente ciò avviene a causa dell’intervento di agenti esterni, quando cioè fatti o situazioni prima ignoti vanno ad incidere sull’equilibrio eventualmente già raggiunto dai coniugi tali da richiedere appunto la modifica delle condizioni di separazione.
I passi da seguire per giungere in maniera corretta alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo fuori dalle aule del tribunale (stragiudiziale), oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi la decisione giudiziale viene comunque esaminata in camera di consiglio. Qualora risulti impossibile un’intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso come stabilito dal codice di procedura civile con la supervisione di un legale.
Il giudice deve audire entrambi le parti e può disporre l’assunzione di prove al fine di accertare se la modifica delle condizioni di separazione è fondata, reale e mossa da esigenze concrete. A questa richiesta seguirà o l’emissione di un decreto avente la natura di sentenza che contiene una specifica motivazione e che può essere contestata e impugnata con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento, oppure, nei casi di estrema gravità e urgenza, l’adozione di un provvedimento modificatorio provvisorio a sua volta modificabile e revocabile successivamente.
Salvo restando quanto si dirà in merito al provvedimento di affidamento dei figli e a quello di assegnazione della casa familiare, la modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in qualsiasi momento qualora vi siano giustificati motivi. La revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento e la sua periodicità, potrebbero necessitare una revisione nell’ipotesi in cui si provi un apprezzabile peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro.
Ugualmente può essere disposta la sospensione dell’erogazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio, non solo in caso di raggiungimento della maggiore età, ma al conseguimento da parte del medesimo di effettiva indipendenza e autonomia economica. Tra i fatti sopravvenuti maggiormente rilevanti, idonei a giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di separazione e divorzio ci sono: emersione di nuovi oneri familiari (come la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento o la nascita di un nuovo figlio da altro compagno o compagna).
Nuove esigenze dei figli: la legge prevede che debbano essere valutate attraverso il criterio della rivalutazione. Queste spese infatti non sono limitate al semplice “mantenimento”, ma devono tenere conto della crescita e degli obiettivi esistenziali della prole.
La convivenza “di fatto” del coniuge beneficiario dell’assegno, la perdita del posto di lavoro o cessazione di attività imprenditoriale, la manifestazione di una malattia, il suo aggravarsi, il pensionamento sono tutte motivazioni che posso essere addotte per la richiesta di modifica delle condizioni di separazione.