Cosa succede quando si sposa con rito civile un cittadino non comunitario
Anche nel nostro paese è possibile contrarre un matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario.
Anche se non si ha la residenza o il domicilio in Italia ci si può sposare ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese o secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese, oppure secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile o al Sindaco o a un sacerdote se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Se si sceglie la celebrazione secondo la legge italiana per contrarre matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario, è fatto obbligo di seguire la legislazione prevista dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio, pertanto non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile: interdizione, difetto di libertà di stato, parentela, divieto temporaneo di nuove nozze ecc.
Deve essere rispettato anche il limite dell’età minima (18 anni, o 16 con liberatoria genitoriale).
I cittadini stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.
Devono, inoltre, produrre una dichiarazione redatta dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti (nulla-osta). Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Dovranno produrre, infine, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (permesso di soggiorno o carta di identità).
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Nel caso di matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario proveniente da uno di questi due paesi è necessario seguire i seguenti passi:
vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta l’Italia ha con questi Paesi alcuni accordi ad hoc, secondo i quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:
Una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
I documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti evidente la prova che, in base alle leggi in vigore in quel paese alle quali il richiedente è soggetto, nulla si oppone al matrimonio.
La giurisprudenza prevalente sembra escludere tra i doveri del nostro ufficiale di stato civile il compito di una ulteriore attività di accertamento; questi, quindi, si limiterà a ricevere il nulla osta dello stato straniero salvo i casi in cui la celebrazione possa minacciare l’ordine pubblico o il buon costume.
L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla-osta, procede con le pubblicazioni secondo le formalità previste per i cittadini italiani.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza o i domicilio in Italia, l’ufficiale di stato civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Il matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario può ritenersi valido se la disciplina dello Stato ove viene svolto non abbia nulla da obiettare in proposito.