L’assegno di mantenimento non può comprendere anche le spese straordinarie per i figli
Quando un matrimonio finisce in divorzio, al centro del dibattere c’è spesso l’assegno di mantenimento, cioè quel contributo economico dovuto al coniuge più “debole” economicamente e ai figli nati dall’unione, che è da distinguere dalle spese straordinarie per i figli. In genere l’assegno viene calcolato in base al reddito del coniuge più abbiente e le spese che deve coprire si dividono in ordinarie e straordinarie, al fine di permettere a coniuge e figli di continuare a mantenere lo stesso stile di vita avuto durante il matrimonio.
Cosa sono le spese straordinarie per i figli
Se per spese ordinarie si possono intendere l’acquisto di libri e materiale scolastico, il cibo, i vestiti, i medicinali e ogni altra spesa abituale, fra le spese straordinarie per i figli (sempre di difficile e controversa interpretazione) figurano interventi chirurgici, acquisto di occhiali o apparecchi ortodontici, ma anche di un motorino, lezioni di guida o ripetizioni scolastiche private.
Questo genere di spese sono dunque un argomento controverso e si finisce spesso per dibatterne davanti a giudici: soprattutto perché la giurisprudenza prevede che le decisioni di maggiore importanza che riguardano i figli, e che comportano esborsi economici, devono essere prese di comune accordo dai genitori.
No alla liquidazione forfettaria delle spese straordinarie: lo dice la Cassazione
Come possono essere infatti quantificate le spese straordinarie per i figli, o meglio per il loro mantenimento?
Per loro stessa definizione, le spese straordinarie sono spese impreviste ed imprevedibili: difficile quindi stabilire una cifra in modo univoco, soprattutto tenendo presente come fine ultimo il bene della prole.
E’ quanto accaduto fra due ex coniugi: l’assegno di mantenimento che spettava alla moglie per il mantenimento delle figlie veniva liquidato con una cifra forfettaria, tale da ricomprendere spese ordinarie e straordinarie, pari al massimo esigibile dal padre in base al suo reddito.
L’ex moglie ricorreva quindi alla Corte di Cassazione per chiedere che le spese straordinarie non venissero liquidate in modo forfettario, dal momento che in caso di effettiva emergenza per spesa straordinaria, per effetto cumulativo il padre non avrebbe sicuramente potuto contribuire in quanto già al limite delle proprie possibilità.
La Cassazione ha voluto innanzitutto ricordare il dovere della famiglia, anche quando si separa con un divorzio, di mantenere, istruire ed educare la prole: questo dovere obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di qualunque tipo, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell’altro genitore, tenendo presente il tenore di vita vissuto dal figlio ai tempi della convivenza con entrambi i genitori.
Ha poi definito le spese straordinarie per i figli spese che, per la loro “rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità” sono da considerare cosa altra dal regime quotidiano di vita dei figli che vengono mantenuti.
In conclusione quindi, sostiene la Cassazione, non è possibile includere le spese straordinarie per i figli nell’assegno di mantenimento, perché questo può rivelarsi in contrasto con il “principio di proporzionalità”.
Il ricorso dell’ex moglie è stato quindi accolto, soprattutto per fare in modo che i figli potessero essere aiutati nelle loro spese extra dal contributo paterno.