Quando versare un assegno per il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio
Dal matrimonio derivano diritti e doveri che tutte e due le parti della coppia sono tenute a rispettare e tra queste troviamo il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio.
Sia durante la fase di separazione, che dopo il divorzio, il Giudice stabilisce una quota che il coniuge più debole economicamente andrà a percepire dall’altro periodicamente.
L’assegno di divorzio
Il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio si concretizza attraverso l’assegno di divorzio, che è un contribuzione economica assistenziale; il diritto alla percezione dell’assegno viene accertata dal Giudice, che deve verificare la presenza di alcuni presupposti.
Tra questi di fondamentale importanza l’impossibilità di uno dei due coniugi di reperire i mezzi necessari al suo sostentamento, anche se percepisce un reddito, che però risulta non sufficiente.
Questa norma prevista dalla Legge sul divorzio è stata ampliata dai Giudici, che spesso affermano che il presupposto per la concessione dell’assegno, volto al mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio, è quello delle insufficienti risorse finanziarie che consentirebbero di conservare un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio, piuttosto che da una effettivo stato di bisogno.
L’importo dell’assegno di divorzio
Per stabilire la somma dell’assegno il Tribunale deve fare un’attenta valutazione, tenendo conto di diversi fattori:
- Condizioni dei coniugi (abitudini, ambiente sociale, stato di salute ecc.);
- Ragioni della decisione (quelle che hanno portato al divorzio);
- Contributo umano ed economico dato da ciascun coniuge;
- Reddito di ciascun coniuge;
- Tenore di vita durante la vita matrimoniale;
- Tutto quello che valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio (un matrimonio breve potrebbe indurre il Tribunale a non concedere l’assegno).
Il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio non è più obbligatorio in diversi casi:
- L’ex coniuge si risposa;
- Il coniuge tenuto al versamento muore (in questo caso il coniuge beneficiario può godere della pensione di reversibilità);
- Il beneficiario trova i mezzi per provvedere in modo autonomo al suo sostentamento.
Assegno di divorzio
La differenza tra assegno di separazione e di divorzio sta nella loro natura, in quanto quest’ultimo si basa sulla rottura definitiva del vincolo matrimoniale, anche se la sua finalità è comunque assistenziale; è quindi volto a supportare economicamente il coniuge debole.
L’assegno di divorzio può essere riconosciuto al coniuge che ne fa richiesta nel momento in cui venga verificato il fatto che non dispone di mezzi propri adeguati, e che non possa procurarseli per ragioni obiettive.
La differenza tra assegno di separazione e di divorzio sta, infatti, sostanzialmente nel fatto che per quello divorzile la Legge si basa su requisiti più rigidi al fine del riconoscimento; il legame della coppia è infatti definitivamente chiuso e quindi non basta che uno dei due non abbia una capacità economica sufficiente, ma che sia oggettivamente nella condizione di non poter lavorare, ad esempio per inabilità fisica.
Come l’assegno di mantenimento, anche quello divorzile può essere versato mensilmente o liquidato in un’unica soluzione, con un accertamento del Tribunale verso la somma stabilita.
Il diritto all’assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo riscuote si risposa, mentre con la convivenza non si perde il diritto sia all’assegno di mantenimento che a quello di divorzio, a meno che non si dimostri un miglioramento significativo e stabile della condizione di vita.