Uno strumento che permette ai coniugi di tutelare gli interessi della famiglia
Che cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è un vincolo che, nell’interesse della famiglia, “blocca” un complesso di determinati beni (mobili, immobili, titoli di credito): costituisce un patrimonio separato la cui funzione è produrre beni per il soddisfacimento dei bisogni di mantenimento e assistenza nell’ambito della famiglia.
E’ considerato un atto di liberalità quindi un atto a titolo gratuito e gode per questo di una disciplina particolare: i coniugi non possono usare i beni che formano il fondo per scopi che siano estranei agli interessi della famiglia, inoltre questi beni sono al riparo dai creditori dei coniugi.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo coniuge, da entrambi o da un terzo, che comunque deve avere l’assenso degli sposi, o tramite un testamento. Condizione necessaria per la costituzione di un fondo è essere sposati o fidanzati, nel secondo caso il fondo diventerà valido solo al momento del matrimonio.
Il fondo patrimoniale: caratteristiche
Possono essere oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili e titoli di credito. Oggetto del fondo, e quindi vincolati, non sono i beni in sé stessi, ma i diritti sul bene che possono essere l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi o la nuda proprietà.
Ogni fondo può essere associato ad una sola famiglia: il vincolo di destinazione non può riguardare i bisogni di più nuclei.
Amministrazione del fondo patrimoniale
Il fondo è regolato dalle stesse norme che regolano la comunione legale dei beni: occorre quindi distinguere fra ordinaria amministrazione, per la quale l’amministrazione dei coniugi può essere disgiunta, e straordinaria amministrazione, che prevede invece l’assenso di entrambe i coniugi.
E’ comunque possibile, di fronte al rifiuto dei uno dei coniugi, per l’altro rivolgersi al giudice se convinto che l’atto di straordinaria amministrazione sia nell’interesse della famiglia. E’ possibile rivolgersi al giudice anche se uno dei due coniugi è lontano o impedito, o se a giudizio dell’uno l’altra sta male amministrando.
I beni del fondo e i loro frutti non possono essere sottoposti a sequestro o esecuzione forzata per contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale va annotata a margine dell’atto di matrimonio, in particolare la data, il notaio che si è occupato del rogito e le generalità dei contraenti. Vanno annotate anche le eventuali modifiche e il tutto viene conservato nei registri del comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
Questa forma di pubblicità del fondo ha una natura dichiarativa: rende l’atto costitutivo del fondo in grado di opporsi agli eventuali terzi che vogliono acquisire diritti sul fondo stesso.
Modifiche e cessazione del fondo
Il fondo, una volta costituito, può anche essere modificato sia in termini di disciplina che di composizione.
Le modifiche della disciplina richiedono il consenso di tutti coloro che avevano parte dell’atto costitutivo e in caso di morte, dei loro eredi. Le variazioni sulla composizione invece possono riferirsi ad accrescimenti o diminuzioni e vengono regolate sempre dalla disciplina dell’amministrazione del fondo.
Se il fondo cresce, se ne può creare un altro, anche con discipline diverse, sempre per soddisfare le esigenze della stessa famiglia.
Il fondo patrimoniale cessa di esistere e dunque si estingue per:
- Scioglimento;
- Cessazione degli effetti del matrimonio.
- Annullamento;
Se sono coinvolti figli minorenni, il fondo dura comunque fino al raggiungimento della loro maggiore età.