Diritti del partner alla morte del convivente: la successione nella famiglia di fatto
Con l’espressione “convivenza more uxorio” viene indicata la convivenza stabile fra due persone, basata su motivi affettivi ma non suggellata dal matrimonio: al momento questa forma alternativa di famiglia, chiamata anche “famiglia di fatto” è in ascesa sia fra le coppie eterosessuali che fra quelle omosessuali (a cui non è permesso –in Italia- unirsi in matrimonio). Nonostante l’aumento delle famiglie di fatto, non esiste una vera e propria legislazione in materia.
Le lacune della giurisprudenza si fanno notare in particolare in occasione di momenti particolari della vita di coppia: l’acquisto di una casa, la separazione, la nascita di eventuali figli, la malattia o la morte.
Nel caso di morte di uno dei due partner, i diritti dei successori del convivente non sono gli stessi di un/una vedova/o.
Leggi di successione nella famiglia di fatto
I diritti successori del convivente sono limitati dall’assenza dello status di coniuge e quindi dalla tutela che da questo proviene. Il convivente rimasto in vita potrà ottenere una quota di eredità solo se specificatamente previsto dal testamento del defunto e sempre a patto che il lascito non vada a ledere la porzione che per legge spetta a determinati soggetti (ad esempio i figli).
I conviventi non hanno dunque diritti successori l’uno nei confronti l’uno dell’altro perché per la legge non sono vincolati da legami di parentela e sono da considerare estranei fra di loro. Tuttavia, al momento della stesura del testamento, ognuno dei due conviventi può nominare erede l’altro, nel rispetto dei diritti dei legittimi successori (eventuale coniuge o figli). E’ vietato invece redigere contratti con cui ci si impegna a nominare l’altro convivente come erede: la legge vieta i patti successori, che sono considerati nulli.
Diritti dei successori del convivente in caso di incidente o sinistro
In caso di morte del convivente conseguente ad un incidente stradale o sinistro di altro tipo per colpa di terzi, la legge riconosce anche al convivente more uxorio il risarcimento del danno da fatto illecito, sia esso morale o materiale. Per ottenere il risarcimento del danno materiale, il convivente deve dimostrare lo stabile contributo economico che il convivente deceduto apportava in vita e l’esistenza di una relazione stabile e caratterizzata dalla reciproca assistenza.
La casa comune: i diritti del convivente superstite
I diritti dei successori del convivente superstite sulla casa comune sono limitati dall’impossibilità per i conviventi, quando tutti e due in vita, di assicurarsi l’un l’altro l’uso futuro della casa comune nell’eventualità della morte di uno dei due (si tratterebbe di un patto successorio, vietato dalla legge).
E’ stato comunque stabilito da una sentenza della Cassazione il diritto del convivente more uxorio a continuare ad abitare nell’immobile considerato casa comune: questo è avvenuto con la pronuncia di illegittimità costituzionale di una parte dell’art. 6, comma 1 della Legge sull’equo canone (392/1978) dove non veniva previsto fra gli eredi della titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del titolare, il convivente more uxorio.
Conclusioni
L’unico modo per assicurare i diritti dei successori del convivente, e quindi permettere al convivente rimasto in vita d godere di beni mobili ed immobili come desiderato dal convivente defunto, è prevedere tutto questo in modo dettagliato nel testamento, tenendo sempre presente che la parte di eredità di cui il convivente può beneficiare è quella cosiddetta “disponibile”, ossia al netto delle quote che spettano di legge a parenti legittimi come coniugi o figli.