L’assegno di mantenimento: quando è dovuto e quando può decadere
Assegno di mantenimento fra conviventi
La convivenza more uxorio, che si identifica in due persone che decidono di vivere insieme per motivi affettivi ma fuori dal vincolo del matrimonio, è di fatto svincolata da obblighi e diritti propri del patto matrimoniale, fra cui anche quello dell’assegno di mantenimento per il coniuge indigente.
L’assegno di mantenimento fra conviventi è una specifica dell’assegno di mantenimento: quest’ultimo è infatti un provvedimento economico che viene previsto dal giudice in sede di separazione tra i coniugi e obbliga al versamento di una somma di denaro, suscettibile di cambiamenti nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.
In caso di coppie non sposate, questo diritto del coniuge più debole decade: resta in piedi solo il mantenimento per i figli nati dalla relazione, che è distinto dalla relazione che lega i loro genitori.
L’unico modo in cui fra due conviventi può instaurarsi l’obbligo di un assegno di mantenimento alla fine della relazione è la sottoscrizione precedente di un contratto di convivenza, di fronte ad un notaio, che lo preveda: a quel punto il convivente a cui ne è stato accordato il diritto ha facoltà di rivolgersi ad un giudice per pretenderlo.
Decadimento dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento fra conviventi stabilito dal giudice in favore del coniuge più debole in fase di separazione, come detto, può essere in seguito suscettibile di modifiche. Il motivo principale è che le condizioni economiche del coniuge che beneficia dell’assegno sono cambiate.
Ad essere messa in discussione infatti è l’adeguatezza dei mezzi del coniuge in questione: se i suoi mezzi sono inadeguati a mantenere il tenore di vita che, si presuppone, avrebbe mantenuto continuando la relazione coniugale, l’assegno gli spetta di diritto.
Ma se improvvisamente la condizione del coniuge debole cambia e i mezzi diventano “adeguati”, può cambiare anche la sostanza dell’assegno di mantenimento, che può anche decadere.
Assegno di mantenimento e nuova convivenza
Anche una nuova relazione stabile, sancita da una convivenza more uxorio, può far decadere un assegno di mantenimento: secondo alcune sentenze della Cassazione (n. 18959/2013, 2709/2009, 24056/2006), la costituzione di una famiglia di fatto, ancor più se accompagnata dalla nascita di figli, giustifica la revisione (o addirittura il decadimento) dell’assegno di mantenimento. Questo avviene però solo se questa convivenza ha carattere di continuità tale da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da questa convivenza vantaggi monetari o almeno risparmi di spesa.
Questo frangente non è però automatico: non sempre in presenza di una nuova convivenza post separazione l’assegno di mantenimento decade. Se il coniuge “debole” resta tale, se la sua situazione economica non cambia e se continua a non lavorare o a lavorare in modo saltuario, non ottenendo quindi vantaggi di sorta dalla nuova unione sentimentale, il suo diritto all’assegno di mantenimento resta inalienato.