Come fare il riconoscimento del figlio naturale

riconoscimento del figlio naturale

La procedura attraverso la quale è possibile fare il riconoscimento del figlio naturale, nato fuori dal matrimonio

Sia la madre che il padre possono compiere il riconoscimento del figlio naturale, in modo separato o congiunto, anche se sposati con un’altra persona; con naturale s’intende, infatti, il figlio nato al di fuori del matrimonio.

La filiazione è stata riformata recentemente, con la legge n.219 del 2012, che ha equiparato lo stato giuridico dei figli legittimi e naturali (nati all’interno del matrimonio e non); l’anno successivo, il decreto legislativo 154 ha eliminato definitivamente tutte le discriminazioni.

Le novità sul riconoscimento del figlio naturale

Con il riconoscimento del figlio naturale si dichiara essere genitore biologico, ed è così possibile trasformare l’atto di procreazione in uno stato di filiazione, rilevante per il diritto.

La procedura richiede la compilazione di una dichiarazione, un atto solenne e irrevocabile, che deve essere alternativamente formalizzato:

  • Nell’atto di nascita;
  • In una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
  • In un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio);
  • In un testamento (qualsiasi sia la forma);
  • In una domanda presentata al Giudice Tutelare.

L’atto si definisce irrevocabile perché non può più essere revocato per nessuna ragione, tranne che in casi particolari previsti per il disconoscimento.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile fare il riconoscimento del figlio naturale tramite testamento, e in questi casi sarà valido solo dopo la morte del testatore.

Inoltre il D.lg. 154/2013 ha stabilito che riconoscere i figli incestuosi (cioè nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità) è possibile, solo avendo ottenuto però, l’autorizzazione da parte del Giudice, che ha il compito di tutelare l’interesse del figlio ed evitare qualsiasi pregiudizio.

Considerate che in passato il riconoscimento addirittura non era concesso ai genitori “in mala fede”, che erano cioè consapevoli del loro rapporto di parentela al momento del concepimento.

Chi può fare il riconoscimento?

Il riconoscimento del figlio naturale può essere avviato dopo aver compiuto i sedici anni di età, ma recentemente il limite di età dei genitori è stato abbassato: risulta sufficiente, infatti, il compimento dei quattordici anni; in attesa che il genitore raggiunga l’età prevista, il figlio naturale non può essere dichiarato in stato di adottabilità, a condizione però che il bambino sia assistito dall’altro genitore naturale o dai parenti.

Nel caso in cui uno dei due genitori naturali abbia già effettuato il riconoscimento, l’altro che ha intenzione di farlo deve ottenere il suo consenso; se rifiutato, il genitore interessato può chiamare in causa il Tribunale, che provvederà a valutare se concedere o meno l’autorizzazione al riconoscimento; nella decisione è determinante stabilire l’interesse del figlio.

Nel caso in cui il figlio naturale da riconoscere abbia già 16 anni è necessario il suo consenso per procedere al riconoscimento.

Come fare per riconoscere il figlio naturale nato all’estero

Come fare per riconoscere il figlio naturale nato all'estero

Con quali modalità è possibile effettuare il riconoscimento valido anche in Italia

L’atto di riconoscimento può essere effettuato sia dalla madre che dal padre, da entrambi in maniera congiunta o separatamente, anche se uniti in matrimonio con un’altra persona.

Quando viene riconosciuto un figlio nato al di fuori del matrimonio si parla di figlio naturale, che si distingue da quello legittimo solo per quanto riguarda questa circostanza.

In materia di filiazione c’è stata una vera e propria riforma nel 2012, con la legge n.219, e poi con il decreto legislativo 154 del 2013, che ha eliminato definitivamente ogni differenza a livello giuridico tra figli, così come ogni discriminazione che poteva invece esserci in passato anche tra figli adottivi e incestuosi.

Il riconoscimento 

Anche per quanto riguarda il riconoscimento non sono previste delle differenze; l’unica cosa riguarda la “presunzione di paternità”, che è presente nel caso in cui la coppia di genitori sia sposata, e che quindi modifica il procedimento solo a livello pratico.

Figli naturali e figli legittimi godono degli stessi diritti, anche per quanto riguarda la successione del genitore, del quale sono considerati eredi legittimi; a loro spetta infatti una quota del patrimonio, così come la possibilità di impugnare il testamento qualora sia necessario.

Per il figlio naturale non sussiste questa presunzione e quindi il padre naturale dovrà fare una dichiarazione alternativamente formalizzata:

  • Nell’atto di nascita;
  • In una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
  • In un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio);
  • In un testamento (qualsiasi sia la forma);
  • In una domanda presentata al Giudice Tutelare.

Il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero

Può accadere che il padre si trovi a dover effettuare il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero; in questo caso l’atto di nascita del minore deve essere trascritto, riportando l’indicazione dei genitori del bambino.

Il riconoscimento di figlio naturale nato all’estero risulta di norma nell’atto di nascita estero, che deve essere trascritto in Italia; tuttavia l’atto può anche essere contenuto in un altro atto separato, formatosi dopo alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o presso un notaio.

Per essere valido in Italia il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero deve:

  • Essere effettuato all’estero secondo la normativa locale;
  • Deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile);
  • Deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano.

Anche il riconoscimento del figlio naturale nato all’estero è irrevocabile, quindi non si può revocare neanche tramite un testamento.

Adozione da parte di coppie di fatto: cose da sapere

Adozione da parte di coppie di fatto

Alla richiesta di adozione da parte di coppie di fatto, la legge del 2015 in materia ha detto no

In Italia la questione che riguarda le adozioni è veramente spinosa e dolorosa soprattutto per quel che riguarda la adozione da parte di coppie di fatto.

Le coppie che infatti non riescono ad avere dei figli in modo “naturale”, e desiderano accogliere un bambino nella loro famiglia si trovano a dover affrontare una vera e propria via Crucis, un percorso denso di ostacoli.

Chi può adottare?

Gli aspiranti genitori devono infatti passare una serie di verifiche perché devono essere giudicati “idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”; inoltre devono rispondere a delle caratteristiche:

  • Essere sposati da almeno tre anni o raggiungere questo periodo sommando matrimonio e convivenza;
  • La differenza minima tra adottante e adottato deve essere di 18 anni;
  • La differenza massima tra adottanti e adottato deve essere di 45 anni per uno dei coniugi e 55 per l’altro (tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, e se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.)

Spesso si è parlato di adozioni da parte di coppie di fatto in Italia, creando un dibattito che va avanti da molto tempo, che riguarda anche tutte le altre questioni per le coppie conviventi, non unite in matrimonio.

Partiamo dal capire cosa sono le coppie di fatto.

Le coppie di fatto

Dal 2 dicembre 2013 è possibile sottoscrivere dei contratti di convivenza per le coppie che non intendono unirsi in matrimonio; sono redatti dal notaio al quale la coppia si rivolge per stabilire, in base alle proprie esigenze specifiche, le regole dell’assetto patrimoniale, per le spese, l’assistenza sanitaria, la gestione dei figli, il mantenimento in caso di separazione e così via.

Ma sono possibili le adozioni da parte di coppie di fatto?

Legge sulle adozioni

Nel marzo del 2015 è passata al Senato la legge in materie di adozioni, che permette l’adozione di un minore da parte della famiglia affidataria, nel caso in cui si tratti di un affidamento prolungato, in una situazione nella quale non è possibile per il minore far ritorno nella famiglia d’origine.

Confermato invece il no per le adozioni da parte di coppie di fatto, single e sposati da meno di tre anni (o che tra convivenza e matrimonio non raggiungano questo traguardo.)

Le coppie che si trovano in una di queste situazioni non possono presentare la domanda di adozione, possibilità che era prevista nell’emendamento di Francesca Puglisi del PD, ritirato all’ultimo momento.

La senatrice ha dichiarato che quando il disegno di legge diventerà legge, questo potrà spronare il Tribunale ad accettare la richiesta di adozioni da parte di coppie di fatto, in casi particolari (come disabili, orfani e così via.)

Divorzio congiunto

divorzio congiunto

Quando le parti trovano un accordo su tutte le condizioni si procede al divorzio congiunto o consensuale

Il divorzio congiunto (o consensuale) in particolare è la procedura che permette ai coniugi separati, che abbiano raggiunto un accordo tra di loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in tempi brevi e con costi limitati. In generale, invece, il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio e quindi la cessazione effettiva di tutti i diritti civili che da esso derivano.

La procedura richiede tempi diversi in base al tipo di separazione che lo ha preceduto:

  • In caso di separazione giudiziale devono essere trascorsi dodici mesi dalla data dell’udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati dal giudice a vivere separati;
  • in caso di separazione consensuale devono invece essere trascorsi sei mesi dalla data dell’udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati dal giudice a vivere separati.

In caso di divorzio congiunto l’assistenza di un legale difensore è obbligatoria; una volta che i due coniugi hanno raggiunto l’accordo su tutte le condizioni di scioglimento del matrimonio, da quelle patrimoniali a quelle sull’affidamento dei figli e del loro mantenimento, si può procedere con la domanda di divorzio consensuale.

La domanda di divorzio congiunto 

La domanda di divorzio deve contenere una serie di informazioni e documenti tra cui:

  • le generalità dei coniugi;
  • la copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
  • la copia del codice fiscale di entrambi i coniugi;
  • il certificato di residenza e lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • l’oggetto della domanda;
  • il riferimento al tribunale che deve pronunciarsi sulla questione;
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio;
  • l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi.
  • l’estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedere presso il Comune in cui si è celebrato il matrimonio;
  • la copia autentica del verbale di udienza e omologa di separazione, rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale dove si è tenuta l’udienza di separazione personale dei coniugi.

In caso di divorzio congiunto con negoziazione assistita, in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, sarà necessario avere anche la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

I vantaggi del divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è vantaggioso per i coniugi stessi; è infatti più veloce e meno costoso.

Inoltre esso si fonda su un accordo scritto a cui si giunge attraverso un confronto tra le parti e le loro rispettive esigenze, ed è quindi meno traumatico per tutti, figli compresi.

I tempi per ottenere la sentenza di divorzio in caso di procedura di divorzio congiunto sono relativamente brevi e vanno da meno di due mesi per i piccoli centri fino a tre mesi circa dal deposito della domanda per i tribunali più grandi.

 

 

 

Passaporto dei figli: vademecum per i genitori separati o divorziati

passaporto dei figli

Le nuove regole in materia di rilascio o di rinnovo del passaporto dei figli in caso di minorenni con genitori divorziati

La prima cosa da sapere sul rinnovo del passaporto dei figli è che fino al 27 giugno 2012 era possibile effettuare l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore, ma che oggi questa procedura non è più valida e da questa data il minore più viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio personale. I passaporti dei genitori con iscrizione dei figli minorenni rimangono validi solo per il titolare del passaporto fino a naturale scadenza.

Il passaporto dei figli diventa quindi un documento individuale a parte e si rende necessario per l’espatrio fuori dai confini europei, mentre per i Paesi UE è sufficiente, come per gli adulti, la carta di identità valida per l’espatrio.

Il passaporto dei figli ha due diverse tipologie di validità al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e quindi una maggiore sicurezza per i minori in viaggio; ha quindi validità triennale da 0 a 3 anni e validità quinquennale da 3 a 18 anni.

La domanda per il passaporto dei figli

Il sito di Agenda Passaporto è il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e prenotare giorno e luogo per presentare la domanda stessa, evitando così lunghe file negli uffici di polizia.

Nel caso di passaporto per un minore uno dei due genitori deve prendere appuntamento a suo nome e compilare poi tutte le altre parti con i dati del minore stesso.

La documentazione necessaria per il passaporto dei figli 

Al momento dell’appuntamento presso gli Uffici di Polizia si deve presentare la seguente documentazione:

  • il modulo stampato della richiesta passaporto firmato dai genitori;
  • un documento di riconoscimento valido del minore;
  • due foto formato tessera identiche e recenti;
  • il contributo amministrativo da€ 73,50 sotto forma di valore bollato;
  • la ricevuta di pagamento a nome del minore di € 42,50 per il passaporto ordinario.

Perché la domanda di rilascio del passaporto dei figli venga accettata deve essere presente il richiedente, anche se minore, al fine di legalizzare la sua fotografia e procedere al riconoscimento.

Genitori divorziati e rilascio passaporto dei figli

Per richiedere il passaporto dei figli minori è necessario l’assenso di entrambi i genitori  siano essi conviventi, genitori naturali, coniugati oppure separati o divorziati.

Anche nel caso di genitori divorziati infatti è necessaria la presenza di entrambi e il loro assenso.

Questi devono presentarsi presso l’ufficio per il rilascio della domanda e firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale che ne autentica le firme.

In mancanza dell’assenso dei genitori si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Qualora uno dei due genitori sia impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione e la firma dell’assenso, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale e una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata anch’essa in originale.

Passaporto dei genitori separati

Un’attenzione particolare è rivolta dalla Legge al passaporto di genitori separati o divorziati con figli minori; al fine dell’ottenimento del passaporto in questi casi infatti, secondo l’articolo 3 della Legge 21/11/1967, n. 1185 è necessario il consenso dell’altro coniuge.

Questo consenso è una forma di tutela nei confronti dei minori e ha lo scopo di evitare per esempio che il genitore tenuto al mantenimento del figlio si trasferisca all’estero rendendosi irreperibile.

In caso di mancato consenso da parte dell’altro coniuge, colui che vuole fare richiesta del passaporto ha diritto di rivolgersi al Giudice tutelare, che in assenza di gravi e comprovati motivi, darà l’assenso al rilascio del documento.

 

Divorzio breve: ecco le novità

divorzio breve

Tempi più rapidi, scioglimento anticipato della comunione dei beni e negoziazione: ecco le novità del divorzio breve

La legge n. 898/1970 sul divorzio sancisce i casi in cui il divorzio è consentito e prevede il passaggio obbligatorio attraverso la separazione legale dei coniugi, cioè un periodo di tempo durante il quale il rapporto matrimoniale non è sciolto ma sospeso, in attesa di una riconciliazione o, appunto, del divorzio definitivo.

Dopo la nuova legge sul divorzio breve del maggio 2015 il periodo di durata della separazione è sceso a dodici mesi, dopo i quali è possibile procedere con il divorzio vero e proprio.

I tempi per il divorzio breve

La nuova legislazione sul divorzio breve mira sostanzialmente ad abbattere i tempi estremamente lunghi delle pratiche di separazione e divorzio in Italia.

Fino ad ora infatti le coppie che intendevano divorziare dovevano aspettare tre anni per ottenere il divorzio: questo per dare il tempo ai coniugi di riflettere sulla loro decisione, nella speranza di una riconciliazione.

L’obiettivo della legge sul divorzio breve è di arrivare a un massimo di un anno tra separazione e divorzio definitivo.

La novità più importante introdotta dalla l. n. 55/2015 è dunque l’abbreviazione dei termini, prima di tre anni in ogni caso, che devono intercorrere tra separazione e divorzio; nulla è invece cambiato in riferimento ai presupposti e ai motivi della domanda e all’iter per l’ottenimento del divorzio stesso.

Scioglimento anticipato della comunione dei beni

Tra le novità della nuova legge sul divorzio breve c’è anche la modifica dei tempi di scioglimento della comunione dei beni.

Mentre prima la comunione dei beni si considerava sciolta solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con la nuova legge lo scioglimento della comunione dei beni  è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza la coppia a vivere separata in caso delle separazioni giudiziali o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato per le separazioni consensuali.

In caso di separazione consensuale i coniugi potranno richiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la separazione è definita con l’omologa.

Nel caso invece di separazione giudiziale i coniugi dovranno attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato.

Resta valido invece il requisito della mancata interruzione della separazione: la separazione deve essere infatti “protratta ininterrottamente” per un determinato periodo di tempo per poter richiedere il divorzio.

 La negoziazione assistita

Trascorso il termine abbreviato, di sei mesi in caso di consensuale e dodici in caso di giudiziale, i coniugi che intendono divorziare possono anche decidere di non rivolgersi a un Tribunale ma utilizzare gli istituti della negoziazione assistita introdotti dal d.l. n. 132/2014.

In questo caso i coniugi arrivano liberamente a un accordo per la cessazione del rapporto matrimoniale presentandosi in Comune e firmando l’accordo stesso davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Questa procedura è possibile solo se i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave.

Nei casi appena citati si deve invece procedere al divorzio con la negoziazione assistita, ovvero con l’assistenza di due legali, uno per parte, che affiancano i coniugi nel raggiungimento dell’accordo di divorzio.

 

Conviventi a carico

convienti a carico

Il caso dei conviventi a carico, ovvero quando il convivente può considerarsi a carico

Detrazioni fiscali per conviventi a carico

Esistono delle facilitazioni fiscali, più precisamente delle detrazioni, che il Fisco accorda ai contribuenti che abbiano dei familiari conviventi a carico.

Il familiare si intende a carico quando il reddito è inferiore ai 2.840,51 euro.

Nella cifra di 2.840,51 euro devono rientrare anche: retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalla Santa Sede, da Missioni, da Rappresentanze diplomatiche e consolari; redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi; reddito d’impresa o di lavoro autonomo tassato secondo il regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, lavoratori in mobilità o per nuove attività produttive; il reddito dei fabbricati.

Chi sono i conviventi a carico

Sono considerati conviventi a carico del contribuente il coniuge (che non sia legalmente ed effettivamente separato), i figli anche adottivi od affidati, gli altri familiari (suoceri, generi, nuore, genitori, fratelli e sorelle), ma solo a condizione che siano effettivamente conviventi con il contribuente.

Non è invece indispensabile che marito e moglie siano conviventi per essere l’uno a carico dell’altro: anche con residenze diverse, l’importante è che non siano legalmente separati. Stesso discorso per i figli, considerati a carico fino al raggiungimento della quota di reddito, anche se non sono conviventi e hanno superato i 18 anni di età.

Come detto, gli altri familiari devono invece necessariamente condividere la stessa casa per essere considerati conviventi a carico

Convivente more uxorio e detrazioni fiscali

Il convivente more uxorio non viene considerato come uno dei conviventi a carico qualunque sia il suo reddito: di fronte al fisco è a tutti gli effetti un estraneo in quanto non legato da nessun vincolo di parentela.

L’art. 433 c.c. e l’art. 5 del Testo unico definiscono infatti come familiari il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado: in questo elenco non sono quindi compresi i conviventi.

Il convivente more uxorio non è mai considerabile come uno devi conviventi a carico, neanche per quanto riguarda il percepimento di eventuali assegni familiari

Esiste anche una sentenza della Corte di Cassazione sezione Tributaria (5 novembre 2008 n. 26543) che ha disposto, in merito all’eventuale beneficio della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, l’equiparazione della posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente, in caso di rapporto di convivenza sia riconducibile ad una data precedente all’esecuzione dei lavori.

A questa sentenza non ha comunque fatto seguito nessun pronunciamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, quindi lo stato dell’arte è ancora al momento immutato.

Il convivente more uxorio può rientrare nelle detrazioni fiscali collegate alla casa condivisa soltanto stipulando con il proprietario un contratto di comodato a titolo gratuito. Così facendo diventa titolare di un diritto di godimento e può usufruire di detrazioni fiscali altrimenti riservate soltanto al proprietario.

In presenza di figli nella famiglia di fatto (non sancita quindi da matrimonio), il genitore che non è convivente e non è neanche coniugato con l’altro genitore, ma ha riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio (che quindi potrà considerarlo convivente a carico laddove avesse possibilità di ottenere detrazioni fiscali)

 

L’attribuzione patrimoniale in favore del convivente omosessuale

conviventi omosessuali

La convivenza more uxorio permette di usufruire di vantaggi propri del matrimonio

Attribuzioni patrimoniali fra conviventi etero ed omosessuali

I conviventi omosessuali possono essere inquadrati nel campo più ampio della convivenza more uxorio, ossia quella che viene anche definita la “famiglia di fatto”: si instaura quando due persone decidono di vivere insieme al di fuori del vincolo matrimoniale ma condividendo doveri e obblighi come una coppia sposata.

Le coppie omosessuali non possono contrarre legalmente matrimonio e quindi danno vita a nuclei familiari atipici e ancora non precisamente tutelati dalla legge: per ora le tutele accordate alle coppie omosessuali sono le stesse riconosciute a una coppia di eterosessuali che decide di convivere more uxorio.

Quando si parla di attribuzioni patrimoniali, si intende l’arricchimento della sfera patrimoniale di un soggetto attraverso l’acquisto di un diritto o l’esonero da un obbligo a scapito di un altro soggetto. Quando questo avviene fra due persone conviventi, siano esse etero o omosessuali, le regole cambiano rispetto a quando si verifica nel matrimonio.

Regole per la restituzione delle somme prestate al convivente omosessuale

La convivenza more uxorio viene considerata inquadrabile nel più generale principio costituzionale che tutela le libere associazioni di persone (art. 2 Cost.): per questo assumono importanza i doveri morali e materiali che i conviventi detengono l’uno nei confronti dell’altro; tra questi figura l’esclusione della ripetizione di eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate durante la convivenza.

Anche tra due conviventi omosessuali, dunque, vige un generale divieto di chiedere la ripetizione di obbligazioni naturali adempiute dal convivente richiedente, dove per obbligazioni naturali si intende le obbligazioni che trovano la propria fonte nei doveri morali e sociali.

In questo senso la famiglia di fatto viene avvicinata alla famiglia tradizionale: anche nel vincolo matrimoniale, infatti, non è possibile richiedere la restituzione delle somme elargite da un coniuge all’altro, fermo restando che si tratti di somme utilizzate per la vita familiare, che facciano parte dei doveri morali e di assistenza reciproci che l’art. 143 c.c. impone al rapporto fra marito e moglie.

Questo principio non è comunque generale: quando si parla di convivenza more uxorio, quindi anche fra coppie omosessuali, ad essere esenti dall’obbligo di restituzione sono solo i versamenti effettuati per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, in qualunque forma e con qualunque cadenza siano stati elargiti (mensilmente, una tantum ecc.)

Se al termine di una convivenza uno dei due conviventi decide di chiedere indietro una somma prestata o regalata all’altro partner, deve essere avviata un’indagine per stabilire di quale tipo di attribuzione si tratti. Questa indagine spetta al giudice del merito, che valuta sulla base degli elementi probatori che gli vengono presentati. L’onere di produrre le prove è chiaramente a carico del convivente che chiede la restituzione della somma: è lui che dovrà dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, quindi l’avvenuta consegna della somma ma anche a che titolo questa stessa somma era stata elargita.

I rapporti personali e patrimoniali fra conviventi

rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio

Differenze fra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto

  1. La famiglia di fatto

Convivenza more uxorio è il termine giuridico con il quale si indica la cosiddetta famiglia di fatto, una tipologia di formazione sociale che, seppur non prevista dalla Costituzione, che considera come famiglia solo quella basata sul matrimonio (art.29), ha acquisito importanza negli anni in seguito ai cambiamenti sociali e del costume.

La convivenza more uxorio, per essere considerata nel nostro ordinamento, deve caratterizzarsi per stabilità, durata e solidarietà reciproca tra i due conviventi.

  1. Rapporti personali nella famiglia more uxorio

La famiglia di fatto si basa quindi sull’affectio coniugalis, ossia sulla comunanza di vita e di interessi e sulla reciproca assistenza morale e materiale dei conviventi, i quali devono comportarsi come marito e moglie anche se non legati da nessun vincolo formale.

I legami di natura personale fra conviventi infatti sono basati esclusivamente all’accordo spontaneo e reciproco, per cui la loro cessazione avviene senza bisogno di intervento dell’autorità giudiziaria.

  1. Contratti di convivenza

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha istituito appositi contratti di convivenza, dove sono regolati i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, anche in caso di cessazione del rapporto (per questioni riguardanti l’abitazione, il mantenimento, la proprietà, il testamento ed altro).

Alcuni comuni hanno invece predisposto un registro delle convivenze, mentre negli anni diverse parti sociali e politiche che hanno proposto l’introduzione di istituti giuridici come il PACS, Patto Civile di Solidarietà, o i DICO, Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi.

La stessa giurisprudenza è intervenuta per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, ad esempio, considerando efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile gratuito stipulato tra due conviventi, basandosi sul presupposto che esso trova fondamento nella convivenza stessa, oppure affermando che l’estromissione violenta dalla casa comune, compiuta dal convivente proprietario a danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo ad usufruire della tutela possessoria, e ad avvalersi dell’azione di spoglio.

  1. Mantenimento e alimenti nella famiglia more uxorio

I rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio sono da considerarsi diversi da quelli che intercorrono nella famiglia tradizionale: sia la giurisprudenza che la dottrina sono concordi nel non riconoscere a carico e a favore dei conviventi obblighi di contribuzione, almeno che tra i conviventi non siano stati stipulati accordi particolari.

Questi accordi, per essere efficaci, devono risultare da un atto scritto in forma di scrittura privata o da atto pubblico stipulato da un notaio e possono contenere la disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, ossia la costituzione di un fondo comune per le spese da effettuare nell’interesse della famiglia, il versamento di una somma di denaro a favore di un convivente in caso di cessazione della convivenza, e l’assegnazione dell’abitazione familiare.

  1. Prestiti e versamenti fra conviventi more uxorio

Un aspetto più complicato dei rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio è rappresentato dai reciproci versamenti di denaro avvenuti durante o dopo la convivenza, laddove si presentino poi richieste reciproche di restituzione di somme spese a favore dell’altro.

Nell’ambito della famiglia tradizionale non è applicabile la regola della restituzione delle somme spese a favore dell’altro coniuge (soprattutto se si tratta di somme usate per la vita quotidiana) dal momento che questo viene considerato un dovere morale e di assistenza basato sul legame tra coniugi.

Anche nella convivenza more uxorio si è giunti a considerare aiuti, versamenti e collaborazione economica e finanziaria tra i conviventi come obbligazioni naturali (ex art. 2034 c.c.) e che quindi non devono essere restituite alla fine della relazione.

Registri delle unioni civili

registri delle unioni civili

Come funzionano i registri delle unioni civili, ovvero come e quando le unioni civili vengono trascritte nei registri di un comune

I registri delle unioni civili sono un elenco conservato dai Comuni dove iscrivere secondo la distinzione operata dalla legge le persone legate da vincoli non sanciti legalmente e ricadenti nelle forme del matrimonio oppure del legame della parentela, ma esclusivamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà.

Con l’espressione “unioni civili” quindi si definiscono tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che possono riguardare sia coppie di diverso sesso, sia coppie dello stesso sesso.

Le unioni che fanno parte di queste coppie sopra esposte possono confluire nei registri delle unioni civili tramite apposita trascrizione per mano del sindaco o di un suo delegato.

La questione delle unioni civili è entrata spesso a far parte di direttive riguardanti uno dei principi cardine dell’Europa unita: tutti i cittadini dell’Unione Europea godono dei medesimi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale.

A partire dal 1994 la Comunità Europea ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti di persone gay e lesbiche.

L’Italia è stata richiamata diverse volte a mettere mano alla propria legislazione per colmare il vuoto legislativo in materia.

Il nostro paese non ha una legislazione effettiva, attuativa, per le “unioni civili”.

Non esistono registri delle unioni civili in ogni città italiana nei quali trascrivere facilmente le unioni civili.

È necessario rammentare che si parla di “coppia di fatto”, in quanto non riconosciuta giuridicamente.

Questo non vuol dire assolutamente che un’unione stabile, sia pure “di fatto”, non faccia sorgere intorno ai conviventi diritti e doveri.

Il quadro è però confuso e vago, i diritti e doveri non derivano da una normativa unitaria ed omogenea, come nel contesto del matrimonio civile, ma gli obblighi restano soltanto quelli previsti da specifiche leggi oppure da sentenze che costituiscono casi di vita vissuta, o da materia contrattuale (accordi stipulati fra conviventi, che creano diritti e obblighi solo fra di loro, come un qualunque contratto).

Non è pertanto vero che la coppia “di fatto” sia assolutamente inesistente dal punto di vista legislativo: a dispetto del nome “di fatto” essa produce diritti e doveri ai quali i soggetti in causa devono attenersi.

Nel marzo del 2012 la Corte Suprema italiana ha depositato una sentenza molto importante sul tema, con la quale ha aperto verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale, affermando che, in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice, per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Nella stessa pronuncia si afferma, che i componenti della coppia, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni.

La Cassazione ha inoltre, precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio, cioè che si possano unire in matrimonio solo un uomo e una donna.

Concludendo anche se è vero che il matrimonio contratto all’estero è trascrivibile nei registri delle unioni civili italiano solamente “forzando” le situazioni e  in alcune città, da un punto di vista pratico però esso può produrre effetti anche pratici anche nel nostro paese.