Quando il Tribunale può rifiutarsi di omologare gli accordi economici fra ex coniugi nella separazione consensuale
Quando si opta per la separazione consensuale è necessario che avvengano degli accordi economici fra ex coniugi e che questi si mettano d’accordo su ogni singolo aspetto della separazione: solo se questo avviene si può passare allo step successivo e il Tribunale deve limitarsi a prendere atto delle decisioni della coppia.
Accordi economici fra ex coniugi: limiti imposti dal Tribunale
Anche gli accordi economici fra ex coniugi devono essere del tutto consensuali e solo in quel caso vengono omologati, evitando le lungaggini e le spese di una separazione giudiziale.
Questa possibilità di accordo viene data alla coppia in base all’orientamento prevalente in giurisprudenza, che vede la concezione di famiglia farsi sempre più “privatizzata” e “privatistica” e lascia margini di autonomia e negoziabilità ai rapporti personali.
Ci sono però dei limiti alla libertà, molto ampia per la verità, degli accordi economici fra ex coniugi: il più importante è la salvaguardia dell’interesse della prole, secondo l’art. 711 del c.p.p, in virtù della quale il giudice ha il diritto di intervenire in modo incisivo.
Secondo l’art. 711, infatti, la separazione consensuale acquista efficacia solo con l’omologazione del Tribunale, che si deve svolgere nel luogo di residenza dei due coniugi.
Gli accordi economici fra ex coniugi devono contenere alcuni elementi essenziali come il consenso a vivere separati e le decisioni relative al mantenimento del coniuge più debole e della prole, oltre alla loro educazione.
Questo accordo è un atto di autonomia privata che il tribunale non può modificare: esso è deputato al solo controllo di legalità e opportunità.
Il Tribunale può intervenire rifiutando l’omologazione solo nel caso in cui non vengano rispettati i diritti della prole, quindi nel caso in cui i genitori non adempiano ai loro doveri nei confronti dei figli.
Doveri dei genitori nei confronti dei figli
I genitori hanno “l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”: un obbligo che non viene certamente meno a causa di una eventuale separazione.
I doveri dei genitori sono elencati nell’art.30 della Costituzione e ripresi dall’art. 147 c.c: sintetizzando, soprattutto quando si parla degli accordi economici fra ex coniugi, va sottolineato che i genitori anche separati devono contribuire al mantenimento della prole in modo proporzionale alle proprie possibilità, tenendo presenti non solo gli aspetti puramente materiali ma anche quelli attinenti alla sfera sociale ed affettiva.
Se nel corso del tempo, come è naturale, le esigenze dei figli cambiano con la crescita, anche la contribuzione economica dei genitori deve cambiare per assecondare le mutate esigenze: le attuali esigenze del figlio considerate dai giudici nel calcolare l’ammontare dell’assegno di mantenimento sono infatti rapportate al contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate alla determinazione delle accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche.