Sull’affido condiviso la Corte di Cassazione tutela l’interesse della figlia nel mantenere un rapporto stabile con i genitori
Con una sentenza del marzo 2014 la Corte di Cassazione si è espressa su un caso molto interessante riguardo l’affido condiviso dei figli, anche nell’eventualità di un’alta conflittualità tra gli ex coniugi.
L’affidamento congiunto è stato, infatti concesso, anche se i genitori si trovavano in una situazione nella quale non era affatto presente l’armonia necessaria a trovare degli accordi per quanto riguarda la gestione della prole.
L’affido condiviso è stato disposto dopo che il Tribunale di Firenze ha pronunciato la sentenza di separazione personale dei coniugi, ed aveva anche respinto le domande di addebito reciproche, disponendo le regole per gli incontri tra la figlia e il padre, visto che il domicilio di questa era stato disposto presso la madre; gli incontri dovevano, inizialmente, avvenire tramite l’intervento di un operatore del servizio sociale.
Dopo la prima sentenza, entrambi gli ex coniugi, hanno proposto un appello per richiedere l’affido esclusivo della figlia.
La Corte di Appello di Firenze ha risposto confermando invece l’affido condiviso, aumentando il contributo che il padre è tenuto a versare mensilmente, e con una diversa regolamentazione delle visite, lasciando tutto il resto invariato rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione riguardo l’affido è stata presa considerando che deve essere sempre adottato il provvedimento con riferimento l’interesse esclusivo della prole, quindi, anche se presente un’aspra conflittualità tra i genitori, ciò che conta è che il loro comportamento non vada a porre in serio pericolo il minore, cioè a compromettere il suo equilibrio psico-fisico, in maniera da pregiudicare il suo interesse.
Il nostro ordinamento, infatti, dopo la riforma in merito del 2006, dispone che l’affido condiviso sia la forma da prediligere, per garantire ai figli il diritto alla bi-genitorialità; in questo modo è possibile infatti mantenere i rapporti stabili ed equilibrati con entrambi i genitori, che partecipano alle decisioni di maggiore interesse che li riguardano.
Il Giudice predispone presso quale genitore devono vivere i figli abitualmente, il quale esercita la responsabilità genitoriale a delle condizioni determinate in sede di separazione.
In caso si verifichi un disaccordo tra gli ex coniugi sarà il Giudice ad intervenire; entrambi hanno infatti la possibilità di ricorrere al Tribunale qualora lo ritengano necessario, ad esempio se si ritiene siano state prese delle decisioni pregiudizievoli all’interesse della prole.
Nell’affido condiviso non si parla di “diritto di visita”, come invece accade in quello esclusivo, anche se il Giudice determina modi e tempi per la permanenza dei figli presso ciascun genitore; ad esempio week end lunghi, settimane intere alterne, e se i genitori sono disponibili, anche incontri inframmezzati con l’uno e l’altro.