I presupposti per il versamento dell’assegno divorzile e circostanze particolari
La Cassazione, con un’ordinanza del 27 maggio 2014, ha affrontato un argomento molto importante, quanto delicato, come quello dell’assegno divorzile; in particolare la Suprema Corte di Cassazione ha determinato le linee guida da seguire per la sua assegnazione.
I Giudici, analizzando i motivi di un ricorso, hanno infatti stabilito che per l’accertamento del diritto a ricevere un assegno divorzile, ci si debba basare su dei requisiti molto più rigidi, rispetto a quelli sui quali si basa l’assegnazione dell’assegno di mantenimento (in caso di separazione dei coniugi).
Deve essere, infatti, verificata l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che lo richiede, raffrontandoli con quelli a sua disposizione durante la vita matrimoniale, e quindi il suo tenore di vita precedente, che sarebbe proseguito in circostanza di matrimonio.
Ma come si desume il tenore di vita precedente?
Sulla base dell’ammontare complessivo dei redditi e delle disponibilità dei coniugi; per determinare l’entità dell’assegno divorzile si calcolano i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, che sono presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che dovrebbe versare l’assegno; quindi riassumendo, per determinare la cifra dell’assegno, il Tribunale deve tener conto di determinati fattori:
- Divario economico tra i coniugi;
- Tenore di vita durante il matrimonio;
- Attitudine del coniuge beneficiario a svolgere un lavoro, e tutti gli altri fattori rilevanti.
Quindi, il coniuge che lo richiede, per ottenerlo deve dimostrare di non disporre di mezzi propri adeguati e di non poter procurarseli per ragioni obiettive (ad esempio per inabilità fisiche che gli impediscono di svolgere un lavoro).
L’assegno di divorzio, a differenza di quello di mantenimento (corrisposto durante la separazione), si basa sullo scioglimento definitivo del matrimonio, e la sua finalità è assistenziale, è cioè volto a supportare l’ex coniuge, considerato debole economicamente.
L’assegno divorzile può essere versato mensilmente o, in casi eccezionali, liquidato in un’unica soluzione, con un accertamento del Tribunale verso la somma stabilita.
Quando il coniuge che lo riscuote si risposa perde il diritto a riceverlo, mentre nel caso in cui intraprenda una convivenza no, a meno che non si dimostri un effettivo, significativo e stabile miglioramento delle condizione di vita.
Una recente sentenza, di aprile 2015, ha infatti sancito che viene meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile, nel caso in cui l’ex coniuge instauri una nuova famiglia di fatto; la Suprema Corte ha infatti accolto l’appello del coniuge divorziato obbligato, rigettando la domanda di assegno divorzile, che era stato stabilito essere di mille euro al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello della sentenza.
Questa sentenza, che ha avuto grande rilievo a livello nazionale, ha segnato un importante passo avanti nel riconoscimento delle famiglie di fatto.