Spese ordinarie e straordinarie per i figli: la guida

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Quali sono le spese per la prole che vengono coperte con l’assegno di mantenimento

In caso di separazione o divorzio i genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei figli, tutelando in ogni caso il loro interesse e i loro bisogni materiali e affettivi.

La forma più diffusa di mantenimento è quella che riguarda il versamento di un assegno mensile, da parte del genitore presso il quale il minore non vive abitualmente, la cui quota è stabilita dal Giudice in base a diversi parametri.

Ma l’assegno copre sia le spese ordinarie e straordinarie per i figli?

No, andiamo a vedere nello specifico cosa vuol dire.

Spese ordinarie

L’assegno di mantenimento copre quelle che vengono definite spese ordinarie, quelle che cioè non esulano dalla normale vita quotidiana, e che erano necessarie anche prima della separazione.

Facciamo degli esempi per quanto riguarda sia le spese ordinarie e straordinarie per i figli, partendo dalla prime:

  • Spese alimentari: tutto ciò che serve al sostentamento del bambino.
  • Spese mediche ordinarie: ad esempio una normale visita di controllo va compresa nelle spese ordinarie perché si ripete solitamente con una cadenza regolare nel tempo (ad esempio ogni anno al fine di verificare lo stato di salute del bambino);
  • Spese per la scuola: contributo per i libri, le tasse scolastiche e simili sono assolutamente da considerare come spese ordinarie, perché si ripetono con regolarità ogni anno e per tutti gli anni nei quali il bambino va a scuola;
  • Assistenza ai figli con handicap: se il bambino è portatore di handicap le spese per le cure sono ordinarie e non straordinarie, anche se hanno carattere specialistico, perché sono necessarie per tutta la vita, rientrando quindi nella routine sanitaria.
  • Baby sitter: è necessario distinguere due situazioni in questo caso per capire come questa può rientrare nelle spese ordinarie e straordinarie per i figli: si ritiene una spesa ordinaria quella per la baby sitter, se anche durante la vita matrimoniale si è sempre fatto ricorso a questo servizio per la gestione dei bambini, e quindi continua ad essere indispensabile, o anche nel caso in cui si renda indispensabile dopo la separazione o il divorzio; rientra invece nelle spese straordinarie se viene chiamata solo saltuariamente;
  • Bollette e condominio: sono spese costanti nel tempo e che non possono in nessun caso essere evitate e quindi anche considerate come spese straordinarie; sono quindi ordinarie a tutti gli effetti.

Spese straordinarie

La differenza tra spese ordinarie e straordinarie per i figli sta nel fatto che queste ultime non rientrano nell’assegno di mantenimento.

Per loro natura sono infatti saltuarie, ma a queste deve per obbligo partecipare anche il genitore presso il quale il bambino non vive abitualmente.

Facciamo degli esempi di spese straordinarie:

  • Visite mediche specialistiche: quelle che esulano dai normali controlli di routine, che si effettuano con regolarità;
  • Patente di guida: le spese per il conseguimento della patente sono limitate nel tempo e finalizzate ad un unico scopo;
  • Esperienze studio all’estero: per l’unicità questa viene considerata straordinaria.

 

Diritto all’assegno di mantenimento

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In caso di separazione della coppia il Giudice stabilisce tempi e modi per il versamento: ecco il diritto all’assegno di mantenimento 

La legge stabilisce che dal matrimonio nascono dei diritti e dei doveri per entrambi i coniugi che, in caso di separazione e di divorzio, hanno delle ripercussioni a livello materiale ed economico e in questo rientra il diritto dell’assegno di mantenimento.

Cos’è

Quando la coppa si separa, infatti, il coniuge giudicato economicamente debole e gli eventuali figli hanno diritto all’assegno di mantenimento; questo si concretizza con il versamento di una somma di denaro, definita dal Giudice in base a diversi fattori, volta a far mantenere loro il precedente tenore di vita.

I figli e il coniuge hanno diritto all’assegno di mantenimento qualora si verifichino determinati presupposti; vediamo per primo il caso del coniuge che per ottenerlo:

  • Deve farne esplicita richiesta al Giudice nella domanda di separazione;
  • Non deve essere considerato il colpevole della separazione, con conseguente addebito di questa;
  • Non deve disporre di adeguati mezzi economici propri;

Il coniuge che invece viene obbligato dal Giudice al versamento dell’assegno, deve essere considerato in grado di assolvere a questo dovere, quindi deve disporre di adeguati mezzi economici propri.

Chi ne ha diritto

Come abbiamo visto, il diritto all’assegno di mantenimento, spetta sia al coniuge che ai figli, quindi per il calcolo della quota da versare è necessario distinguere queste due situazioni.

Assegno di mantenimento al coniuge

Nel caso in cui uno dei due coniugi, dopo la separazione, non disponga di mezzi idonei a mantenere il tenore di vita precedente, ha diritto all’assegno di mantenimento, che solitamente viene versato con cadenza mensile.

Sarà il Giudice a stabilire la somma, determinandola in base ai bisogni del destinatario e ai redditi dell’obbligato.

Se ne ricorrono i presupposti può anche essere riconosciuto al coniuge solo il diritto agli alimenti, una somma di denaro che è limitata al sostentamento.

Facciamo riferimento a una situazione reddituale media di un operaio/impiegato che guadagna € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità:

– con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (da € 300,00 a € 400,00 circa);

– senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (da € 400,00 a € 535,00 circa).

Assegno di mantenimento ai figli

La legge stabilisce che ogni genitore è obbligato al mantenimento dei figli, quindi in caso di separazione quello più forte economicamente deve provvedere al suo sostentamento.

Il Giudice nello stabilire la somma deve tenere in considerazione questi fattori:

  • Esigenze della prole;
  • Tenore di vita tenuto dalla prole durante la vita di coppia;
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • Situazione reddituale dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Prendiamo un esempio pratico per calcolare l’assegno di mantenimento, ipotizzando un situazione reddituali media (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):

– un figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)

– due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)

– tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).

 

 

 

 

 

 

Calcolo dell’assegno di mantenimento: come si fa

occultare le condizioni economiche

Degli esempi pratici per capire la somma di denaro da versare al coniuge e ai figli

In caso di separazione tra i coniugi il Giudice può prendere un provvedimento economico, che si configura con l’assegno di mantenimento; questo può anche essere rimesso ad accordi presi liberamente dalla coppia.

L’assegno consiste semplicemente nel versamento di una somma di denaro in favore del coniuge economicamente debole, o degli eventuali figli.

Ma andiamo a vedere come si fa il calcolo dell’assegno di mantenimento, partendo però dall’illustrare quali sono i presupposti per ottenere questo contributo economico.

Dal matrimonio nascono diversi diritti e doveri per i coniugi, tra i quali troviamo l’obbligo di assistenza materiale al coniuge e ai figli; quello verso il coniuge non si estingue con la separazione, e neanche durante il periodo della causa, quando appunto si rende necessario con il versamento di un assegno, purché si verifichino determinate condizioni:

  • Il coniuge richiedente deve fare un’esplicita richiesta del mantenimento nella domanda di separazione;
  • Il coniuge può richiederlo se non gli è stata addebitata la separazione;
  • Il coniuge può richiederlo se non possiede “adeguati redditi propri”;
  • Il coniuge per essere obbligato al versamento deve disporre di mezzi economici idonei.

Il versamento avviene a cadenza mensile solitamente; per il calcolo dell’assegno di mantenimento è necessario prendere in considerazione il destinatario.

Assegno di mantenimento al coniuge

Se uno dei due coniugi dopi la separazione non dispone di mezzi economici adeguati per conservare il precedente tenore di vita, il giudice può obbligare l’altro (solitamente in marito), a corrisponderle un assegno, ma deve tenere conto del suo reddito.

In determinati casi è anche possibile che venga riconosciuto solo il diritto agli alimenti, il versamento di una somma limitata al sostentamento.

Facciamo un esempio per il calcolo dell’assegno di mantenimento:

Una situazione reddituale media: (operaio/impiegato, € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):

– con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (da € 300,00 a € 400,00 circa);

– senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (da € 400,00 a € 535,00 circa).

Assegno di mantenimento ai figli

Ogni genitore è obbligato per legge al mantenimento dei figli, quindi deve provvedere a versare del denaro periodicamente.

In questo caso per il calcolo dell’assegno di mantenimento il Giudice deve tenere in considerazione tanti fattori diversi:

  • Esigenze attuali del figlio;
  • Tenore di vita del minore tenuto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  • Permanenza presso ciascun genitore;
  • Situazione reddituale dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Facciamo un esempio pratico per il calcolo dell’assegno di mantenimento verso uno o più figli:

Una situazione reddituale media (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):

– un figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00);

– due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00);

– tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).

Mantenimento dei figli in caso di separazione: l’assegno

mantenimento dei figli in caso di separazione

Con quale modalità i genitori devono provvedere alla cura dei figli dopo la rottura sentimentale

Il dovere dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli minorenni anche in situazioni di crisi familiare è stato sancito dalla riforma normativa del 2006, con la legge n.54 ”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, all’art. 155 del Codice civile.

Quello che viene tutelato, in tutti i casi, è l’interesse della prole, che non deve essere in nessun modo danneggiato anche quando si verifica la rottura della relazione sentimentale dei genitori; i figli hanno diritto alla bi-genitorialità, quindi a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche dopo la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza di quest’ultimi; la legge prevede, infatti, che sia sempre privilegiato l’affidamento condiviso, nel quale il minore vive in modo stabile da un genitore, mantenendo però forti i contatti con l’altro, che interviene su tutte le decisioni che lo riguardano.

Tutto questo va, ovviamente, ad investire anche la questione del mantenimento dei figli in caso di separazione: l’art. 155 c.c. sancisce le regole che riguardano tanto la regolamentazione delle modalità di contribuzione (mantenimento diretto/indiretto), quanto l’entità della contribuzione (criteri di quantificazione dell’assegno del mantenimento).

La differenza tra il mantenimento dei figli in caso di separazione diretto e indiretto sta nel fatto che nella prima, questo si manifesta nel soddisfacimento immediato dei bisogni, mentre nel secondo caso attraverso la corresponsione di un assegno periodico che copre le necessità della prole.

L’assegno di mantenimento

La forma di mantenimento dei figli in caso di separazione che prevale, anche nell’affidamento congiunto, è quella dell’assegno, così la Giurisprudenza ha sempre confermato, anche dopo la riforma del 2006.

A disporre l’obbligo del genitori a versare l’assegno di mantenimento a favore della prole, è il Giudice, che deve tener conto di diversi fattori:

  • Esigenze attuali della prole;
  • Tenore di vita tenuto dalla prole durante il periodo di convivenza con entrambi i genitori;
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • Reddito dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per determinare la somma da versare per il mantenimento dei figli in caso di separazione, viene data rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi, e qualora si rendesse necessario sarà il Giudice a indicare la misura dell’assegno, valutando la capacità economica e il patrimonio nel complesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli ascendenti in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti dalla legge a aiutarli, fornendo loro i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole; se invece il genitore obbligato risulti inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei suoi redditi siano versati a favore dei figli.

L’assegno di mantenimento dei figli dopo il divorzio

mantenimento dei figli dopo il divorzio

La legge prevede che i figli siano sostenuti economicamente anche dopo il divorzio dei genitori

La riforma normativa del 2006, con la legge n.54 ”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito all’art. 155 del Codice civile il dovere che hanno i genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche quando avviene la separazione e il conseguente divorzio.

In tutti i casi, infatti, ad essere tutelato è l’interesse dei figli, ai quali è riconosciuto il diritto alla bi-genitorialità: devono mantenere anche nei casi di separazione e divorzio, un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori; la forma privilegiata deve essere sempre quella dell’affidamento condiviso, grazie al quale il minore mantiene ben solido il rapporto con il genitore presso il quale non vive abitualmente, il quale partecipa a tutte le decisioni che lo riguardano.

Per quanto riguarda il mantenimento dei figli in caso di divorzio, bisogna far riferimento all’art. 155 c.c., che dispone tutte le regole che riguardano tanto la regolamentazione delle modalità di mantenimento diretto/indiretto, e i criteri di quantificazione dell’assegno del mantenimento.

Ma qual è la differenza tra il mantenimento dei figli dopo il divorzio diretto e indiretto?

In quello diretto si verifica il soddisfacimento immediato dei bisogni del minore, mentre in quello indiretto avviene attraverso la corresponsione di un assegno periodico, volto a soddisfare le sue necessità.

L’assegno di mantenimento

Anche dopo la riforma del 2006 la forma di mantenimento che prevale è quella dell’assegno, così come ci dimostra la Giurisprudenza in merito.

Il Giudice che dispone il versamento deve tener conto di diversi fattori:

  • Esigenze attuali del minore;
  • Tenore di vita tenuto dal minore durante il periodo di convivenza con entrambi i genitori;
  • Tempi di permanenza presso ogni genitore;
  • Reddito dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

A tal proposito il decreto legislativo 154/2013 ha ribadito che i genitori sono tenuti a versare un mantenimento dei figli dopo il divorzio, proporzionato alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Nella determinazione della somma viene data rilevanza agli accordi presi liberamente dai coniugi, ma qualora si rendesse necessario, il Giudice indica la misura dell’assegno.

Può anche accadere che per il mantenimento dei figli dopo il divorzio, nessuno dei due genitori risulti idoneo, per mancanza di redditi propri: in questo caso gli ascendenti in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire loro i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole.

Se il genitore obbligato, invece, risulti inadempiente, il Presidente del Tribunale può intervenire ordinando che parte dei suoi redditi siano versati a favore dei figli.

 

Mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio

mantenimento di un ex coniuge in caso di separazione

Quando versare un assegno per il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio 

Dal matrimonio derivano diritti e doveri che tutte e due le parti della coppia sono tenute a rispettare e tra queste troviamo il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio.

Sia durante la fase di separazione, che dopo il divorzio, il Giudice stabilisce una quota che il coniuge più debole economicamente andrà a percepire dall’altro periodicamente.

L’assegno di divorzio

Il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio si concretizza attraverso l’assegno di divorzio, che è un contribuzione economica assistenziale; il diritto alla percezione dell’assegno viene accertata dal Giudice, che deve verificare la presenza di alcuni presupposti.

Tra questi di fondamentale importanza l’impossibilità di uno dei due coniugi di reperire i mezzi necessari al suo sostentamento, anche se percepisce un reddito, che però risulta non sufficiente.

Questa norma prevista dalla Legge sul divorzio è stata ampliata dai Giudici, che spesso affermano che il presupposto per la concessione dell’assegno, volto al mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio, è quello delle insufficienti risorse finanziarie che consentirebbero di conservare un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio, piuttosto che da una effettivo stato di bisogno.

L’importo dell’assegno di divorzio

Per stabilire la somma dell’assegno il Tribunale deve fare un’attenta valutazione, tenendo conto di diversi fattori:

  • Condizioni dei coniugi (abitudini, ambiente sociale, stato di salute ecc.);
  • Ragioni della decisione (quelle che hanno portato al divorzio);
  • Contributo umano ed economico dato da ciascun coniuge;
  • Reddito di ciascun coniuge;
  • Tenore di vita durante la vita matrimoniale;
  • Tutto quello che valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio (un matrimonio breve potrebbe indurre il Tribunale a non concedere l’assegno).

Il mantenimento di un ex coniuge in caso di divorzio non è più obbligatorio in diversi casi:

  • L’ex coniuge si risposa;
  • Il coniuge tenuto al versamento muore (in questo caso il coniuge beneficiario può godere della pensione di reversibilità);
  • Il beneficiario trova i mezzi per provvedere in modo autonomo al suo sostentamento.

Assegno di divorzio

La differenza tra assegno di separazione e di divorzio sta nella loro natura, in quanto quest’ultimo si basa sulla rottura definitiva del vincolo matrimoniale, anche se la sua finalità è comunque assistenziale; è quindi volto a supportare economicamente il coniuge debole.

L’assegno di divorzio può essere riconosciuto al coniuge che ne fa richiesta nel momento in cui venga verificato il fatto che non dispone di mezzi propri adeguati, e che non possa procurarseli per ragioni obiettive.

La differenza tra assegno di separazione e di divorzio sta, infatti, sostanzialmente nel fatto che per quello divorzile la Legge si basa su requisiti più rigidi al fine del riconoscimento; il legame della coppia è infatti definitivamente chiuso e quindi non basta che uno dei due non abbia una capacità economica sufficiente, ma che sia oggettivamente nella condizione di non poter lavorare, ad esempio per inabilità fisica.

Come l’assegno di mantenimento, anche quello divorzile può essere versato mensilmente o liquidato in un’unica soluzione, con un accertamento del Tribunale verso la somma stabilita.

Il diritto all’assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo riscuote si risposa, mentre con la convivenza non si perde il diritto sia all’assegno di mantenimento che a quello di divorzio, a meno che non si dimostri un miglioramento significativo e stabile della condizione di vita.

Il mantenimento del coniuge in caso di separazione

mantenimento del coniuge in caso di separazione

In quali casi è previsto il mantenimento del coniuge in caso di separazione ovvero il versamento di un assegno e degli alimenti

Capire come si procede nel mantenimento del coniuge in caso di separazione è importante per affrontare al meglio questioni così delicate. Dal matrimonio, infatti, derivano dei diritti e dei doveri che entrambi i coniugi sono tenuti per legge a rispettare, sia durante la normale vita di coppia che dopo e durante la separazione, alla quale può seguire il divorzio.

Ogni fase prevede dei contributi economici, che il coniuge giudicato più forte economicamente è tenuto a versare a quello che, invece, risulta essere debole da questo punto di vista, che quindi non dispone di mezzi idonei per continuare a tenere un certo tenore di vita.

Per quanto riguarda il mantenimento del coniuge in caso di separazione è necessario distinguere due situazioni, quella che prevede il versamento degli alimenti e quella che prevede invece il versamento dell’assegno.

Assegno di mantenimento

Questo provvedimento economico consistente viene assunto dal Giudice, o è rimesso con un accordo preso liberamente tra i coniugi.

Questo mantenimento del coniuge in caso di separazione, per essere emesso dal Giudice prevede alcuni presupposti:

  • Il coniuge che lo richiede deve farlo tramite la domanda di separazione;
  • Al coniuge che lo richiede non deve essere stata addebitata la separazione;
  • Il coniuge che lo richiede non deve disporre di redditi propri;
  • Il coniuge che versa l’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

Per stabilire la quota dell’assegno il Giudice deve tener conto di diversi fattori, come il reddito di ogni coniuge, la loro condizione di salute e sociale, ed inoltre il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.

Gli alimenti

In alcuni casi il Giudice, per il mantenimento del coniuge in caso di separazione, può disporre l’obbligo del versamento degli alimenti, invece che dell’assegno vero e proprio.

Gli alimenti possono essere definiti come un contributo economico, che il coniuge più agiato, versa a quello più debole, per il soddisfacimento dei bisogni basilari.

In questo caso, quindi, il coniuge destinatario deve essere giudicato non in grado di provvedere in modo autonomo al suo sostentamento, per mancanza di redditi idonei e non in grado di procurarseli.

I presupposti previsti per ottenere gli alimenti sono:

  • Accertare lo stato di bisogno effettivo nel quale si trova il coniuge disagiato;
  • Accertare l’impossibilità a svolgere un lavoro da parte del coniuge; questa viene valutata caso per caso (ad esempio se il coniuge ha problemi di salute)

L’assegno di mantenimento non può essere versato al coniuge al quale è stata addebitata la separazione, mentre gli alimenti sono fondati sul principio che considera lo stato di bisogno in cui versa il coniuge privo di reddito.

Il mantenimento del coniuge in caso di separazione che prevede il versamento degli alimenti cessa con la morte del coniuge che li paga, e il beneficiario non può cedere ad altri il credito, né formare con esso un pignoramento, vincolarlo cioè a delle pretese.

 

Come si calcola l’aumento Istat di un assegno di mantenimento

calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento

L’importo del mantenimento dovuto al coniuge deve essere rivalutato per legge in base agli indici Istat

A seguito della separazione o del divorzio uno dei due coniugi è tenuto a versare all’altro, considerato debole economicamente, un assegno di mantenimento, la cui somma è stabilita dal Giudice che pronuncia la separazione o il divorzio; il valore dell’assegno va rivalutato per legge in base agli indici Istat.

Nel stabilire la somma dovuta da un coniuge all’altro (o ai figli), il Giudice deve tener conto di diversi fattori, come le condizioni a livello sociale e di salute, il reddito e il tenore di vita tenuto durante la convivenza.

Ma come si fa il calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento?

La rivalutazione Istat

Partiamo spiegando come funziona questo meccanismo di aggiornamento, che va a modificare l’importo dell’assegno indicato dalla sentenza di separazione o di divorzio, volto al mantenimento dell’ex coniuge o dei figli.

Il calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento è obbligatorio, come sancisce la Legge sul divorzio, che però viene estesa anche alla separazione per analogia.

Ma a cosa serve?

Questa rivalutazione svolge un duplice funzione:

  • Adeguare l’importo che è dovuto al coniuge a un parametro che deve tener conto del costo medio della vita, cioè del prezzo medio di un dato genere di beni, come ad esempio il pane, il latte e così via, cioè quei beni che rappresentano il consumatore medio;
  • Conservare il potere d’acquisto dell’assegno; pensiamo ad esempio al fatto che oggi con un euro si può acquistare un litro di latte, ma magari il prossimo anno serviranno 10 centesimi di più.

Ma cosa rischia chi non provvede al calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento?

Troppo spesso il coniuge tenuto al versamento non presta la giusta attenzione a questo obbligo, versando solo la somma stabilita in sede di divorzio o separazione.

Questa non osservanza delle regole può causare una richiesta di arretrati e di interessi da parte del coniuge beneficiario, che ha il diritto di rivolgersi a un avvocato per richiedere le somme non versare nei cinque anni precedenti.

Se non vengono versate le somme richieste può, inoltre, richiedere il pagamento delle somme non versate, senza l’intervento del Giudice per stabilire la misura dell’aggiornamento; inoltre il coniuge che beneficia dell’assegno, può agire in giudizio, per farsi riconoscere l’aumento della somma prevista, attraverso un atto di precetto e una procedura espropriativa.

Come abbiamo visto, è quindi consigliabile provvedere al calcolo dell’aggiornamento Istat dell’assegno di mantenimento per tempo, per non rischiare poi di dover versare un importo gravoso in modo inaspettato; l’adeguamento va fatto, infatti, ogni anno, a partire dal mese indicato nel provvedimento di separazione o di divorzio (o di modifica delle condizioni economiche di queste.)

Come richiedere la riduzione di un assegno di mantenimento

riduzione di un assegno di mantenimento

Ecco con quale procedura è possibile chiedere la riduzione di un assegno di mantenimento

Sapere come chiedere la riduzione di un assegno di mantenimento potrebbe essere d’aiuto a molta gente in difficoltà. L’obbligo a versare un assegno di mantenimento è stabilito dalla Legge sul divorzio; la somma e le modalità vengono stabilite dal Giudice che pronuncia la sentenza di separazione o di divorzio; questo deve tenere conto di diversi fattori:

  • Condizioni dei coniugi (abitudini, ambiente sociale, stato di salute ecc.);
  • Ragioni della decisione (quelle che hanno portato al divorzio o alla separazione);
  • Contributo umano ed economico dato da ciascun coniuge;
  • Reddito di entrambi;
  • Tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale;
  • Tutto quello che valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio (ad esempio un matrimonio breve potrebbe indurre il Tribunale a non concedere l’assegno).

La somma stabilita può poi subire delle modifiche, oltre a quelle dovute alla rivalutazione Istat che va fatta ogni anno; è possibile, infatti, richiedere anche una riduzione di un assegno di mantenimento in determinati casi.

Questa richiesta può essere giustificata da un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge che è obbligato al suo versamento mensile.

Vediamo in base alla casistica la procedura che è necessario seguire per ottenere la riduzione di un assegno di mantenimento.

Peggioramento condizioni economiche

Capita molto spesso che il coniuge obbligato al versamento dell’assegno, si trovi ad un certo punto, in difficoltà economiche tali da non poter provvedere a corrispondere più per intero la somma stabilita; nonostante questo, comunque il soggetto non ha il potere di interrompere il versamento, né di provvedere alla riduzione di un assegno di mantenimento di propria iniziativa.

E’ necessario infatti un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che concede il permesso solo se ricorrono dei presupposti, grazie ai quali il Giudice può disporre la diminuzione della somma stabilita precedentemente; ad esempio se:

  • Sopravviene lo stato di disoccupazione dell’obbligato;
  • Il beneficiario viene assunto;
  • L’obbligato forma un nuovo nucleo familiare;
  • Avviene una riduzione delle risorse umane dell’obbligato.

La riduzione di un assegno di mantenimento è infatti possibile perché i provvedimenti relativi ai coniugi, tramite la sentenza di separazione, sono basati su circostanze relative al momento in cui sono adottate.

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni prima descritte, il coniuge che versa l’assegno può rivolgersi al Tribunale tramite un ricorso, con il quale chiede la revisione del provvedimento di separazione, allegando la documentazione relativa alla sua situazione; con questa è possibile dimostrare che sono intervenute delle condizioni tali da dover modificare l’importo stabilito in precedenza per il mantenimento.

Presentato il ricordo al Tribunale, il Presidente fissa l’udienza, durante la quale sente i coniugi e provvede all’ammissione dei mezzi istruttori (consulenza tecnica, testimoni, indagini patrimoniali, accertamento della Polizia tributaria e così via), e nel caso in cui vada tutto a buon fine, dispone la riduzione con un decreto motivato.

Calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento

calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento
Per calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento è bene rivalutarne l’importo

Calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento è importante e il suo importo va rivalutato per evitare il pagamento di arretrati e interessi. In caso di separazione o di divorzio la legge stabilisce che uno dei due coniugi (quello più forte economicamente), è tenuto a versare una somma all’altro, volta al suo sostentamento; il Giudice nella sua decisione deve tenere conto di diversi fattori:

  • Condizioni dei coniugi (abitudini, ambiente sociale, stato di salute ecc.);
  • Ragioni della decisione (quelle che hanno portato al divorzio);
  • Contributo umano ed economico dato da ciascun coniuge;
  • Reddito di ciascun coniuge;
  • Tenore di vita durante la vita matrimoniale;
  • Tutto quello che valutato anche in rapporto alla durata del matrimonio (un matrimonio breve potrebbe indurre il Tribunale a non concedere l’assegno).

Questa si concretizza attraverso il versamento di un assegno di mantenimento, solitamente a cadenza mensile (o in via eccezionale in un’unica soluzione), che risente anche dell’adeguamento relativo all’Istat, che va fatto obbligatoriamente per evitare che il beneficiario richieda di calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento.

Andiamo con ordine, spiegando cos’è la rivalutazione Istat.

La rivalutazione

Per l’assegno di mantenimento, che può essere versato a favore dell’ex coniuge o dei figli, è richiesto l’obbligo di adeguamento dalla Legge n. 898 dell’1 dicembre 1970, che prevede le disposizioni solo in caso di divorzio, che poi per analogia la Corte di Cassazione estende anche alla separazione.

La rivalutazione Istat serve a evitare di calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento, perché va ad aumentare la cifra dovuta per adeguarla in base agli indici Istat; serve infatti a svolgere una duplice funzione:

  • Adegua l’importo un parametro che tiene conto del costo medio della vita, (del prezzo medio di un dato genere di beni, come ad esempio il pane, il latte e così via), quelli che rappresentano il consumatore medio;
  • Conserva il potere d’acquisto dell’assegno: pensiamo ad esempio al fatto che l’anno scorso con un euro magari si poteva acquistare un litro di latte, ma oggi servono 10 centesimi di più.

Cosa rischia chi non effettua l’adeguamento

Spesso il coniuge non rispetta quest’obbligo della rivalutazione, rischiando di dover calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento, che può in questo caso essere richiesto dal coniuge che ne beneficia; questo ha diritto, infatti, a rivolgersi a un avvocato per richiedere le somme non versate negli ultimi cinque anni.

Il soggetto obbligato deve provvedere ogni anno alla rivalutazione, a partire dal mese indicato nel provvedimento di separazione o di divorzio (o di modifica delle condizioni economiche di queste.)

La richiesta di calcolare gli arretrati di un assegno di mantenimento, può quindi avvenire tramite un legale senza l’intervento del Giudice, ma se questo non serve a nulla è possibile agire in giudizio, per farsi riconoscere in modo concreto l’aumento della somma prevista, attraverso un atto di precetto e una procedura espropriativa.

E’ quindi bene effettuare nei tempi previsti l’adeguamento dell’assegno, per non rischiare di dover poi affrontare una spesa onerosa e improvvisa per pagare gli arretrati e gli interessi previsti.