La legge prevede che i figli siano sostenuti economicamente anche dopo il divorzio dei genitori
La riforma normativa del 2006, con la legge n.54 ”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito all’art. 155 del Codice civile il dovere che hanno i genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche quando avviene la separazione e il conseguente divorzio.
In tutti i casi, infatti, ad essere tutelato è l’interesse dei figli, ai quali è riconosciuto il diritto alla bi-genitorialità: devono mantenere anche nei casi di separazione e divorzio, un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori; la forma privilegiata deve essere sempre quella dell’affidamento condiviso, grazie al quale il minore mantiene ben solido il rapporto con il genitore presso il quale non vive abitualmente, il quale partecipa a tutte le decisioni che lo riguardano.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli in caso di divorzio, bisogna far riferimento all’art. 155 c.c., che dispone tutte le regole che riguardano tanto la regolamentazione delle modalità di mantenimento diretto/indiretto, e i criteri di quantificazione dell’assegno del mantenimento.
Ma qual è la differenza tra il mantenimento dei figli dopo il divorzio diretto e indiretto?
In quello diretto si verifica il soddisfacimento immediato dei bisogni del minore, mentre in quello indiretto avviene attraverso la corresponsione di un assegno periodico, volto a soddisfare le sue necessità.
L’assegno di mantenimento
Anche dopo la riforma del 2006 la forma di mantenimento che prevale è quella dell’assegno, così come ci dimostra la Giurisprudenza in merito.
Il Giudice che dispone il versamento deve tener conto di diversi fattori:
- Esigenze attuali del minore;
- Tenore di vita tenuto dal minore durante il periodo di convivenza con entrambi i genitori;
- Tempi di permanenza presso ogni genitore;
- Reddito dei genitori;
- Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
A tal proposito il decreto legislativo 154/2013 ha ribadito che i genitori sono tenuti a versare un mantenimento dei figli dopo il divorzio, proporzionato alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nella determinazione della somma viene data rilevanza agli accordi presi liberamente dai coniugi, ma qualora si rendesse necessario, il Giudice indica la misura dell’assegno.
Può anche accadere che per il mantenimento dei figli dopo il divorzio, nessuno dei due genitori risulti idoneo, per mancanza di redditi propri: in questo caso gli ascendenti in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire loro i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole.
Se il genitore obbligato, invece, risulti inadempiente, il Presidente del Tribunale può intervenire ordinando che parte dei suoi redditi siano versati a favore dei figli.