mantenimento dei figli in caso di separazione

Mantenimento dei figli in caso di separazione: l’assegno

mantenimento dei figli in caso di separazione

Con quale modalità i genitori devono provvedere alla cura dei figli dopo la rottura sentimentale

Il dovere dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli minorenni anche in situazioni di crisi familiare è stato sancito dalla riforma normativa del 2006, con la legge n.54 ”Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, all’art. 155 del Codice civile.

Quello che viene tutelato, in tutti i casi, è l’interesse della prole, che non deve essere in nessun modo danneggiato anche quando si verifica la rottura della relazione sentimentale dei genitori; i figli hanno diritto alla bi-genitorialità, quindi a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche dopo la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza di quest’ultimi; la legge prevede, infatti, che sia sempre privilegiato l’affidamento condiviso, nel quale il minore vive in modo stabile da un genitore, mantenendo però forti i contatti con l’altro, che interviene su tutte le decisioni che lo riguardano.

Tutto questo va, ovviamente, ad investire anche la questione del mantenimento dei figli in caso di separazione: l’art. 155 c.c. sancisce le regole che riguardano tanto la regolamentazione delle modalità di contribuzione (mantenimento diretto/indiretto), quanto l’entità della contribuzione (criteri di quantificazione dell’assegno del mantenimento).

La differenza tra il mantenimento dei figli in caso di separazione diretto e indiretto sta nel fatto che nella prima, questo si manifesta nel soddisfacimento immediato dei bisogni, mentre nel secondo caso attraverso la corresponsione di un assegno periodico che copre le necessità della prole.

L’assegno di mantenimento

La forma di mantenimento dei figli in caso di separazione che prevale, anche nell’affidamento congiunto, è quella dell’assegno, così la Giurisprudenza ha sempre confermato, anche dopo la riforma del 2006.

A disporre l’obbligo del genitori a versare l’assegno di mantenimento a favore della prole, è il Giudice, che deve tener conto di diversi fattori:

  • Esigenze attuali della prole;
  • Tenore di vita tenuto dalla prole durante il periodo di convivenza con entrambi i genitori;
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • Reddito dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per determinare la somma da versare per il mantenimento dei figli in caso di separazione, viene data rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi, e qualora si rendesse necessario sarà il Giudice a indicare la misura dell’assegno, valutando la capacità economica e il patrimonio nel complesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli ascendenti in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti dalla legge a aiutarli, fornendo loro i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole; se invece il genitore obbligato risulti inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei suoi redditi siano versati a favore dei figli.