Come avviare la separazione con un coniuge all’estero in mancanza di accordi
La situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri nati dal matrimonio è definita dal nostro ordinamento come “separazione”; quando si ottiene dal tribunale la separazione vengono sospesi anche alcuni obblighi e disciplinate, tramite la legge, le conseguenze patrimoniali e familiari, in attesa di un’eventuale riconciliazione della coppia o del divorzio, che è invece definitivo.
La procedura per la separazione cambia a seconda delle condizioni e degli accordi della coppia: si parla infatti di separazione consensuale o giudiziale, così come di separazione giudiziale per procura (o consensuale); per tutte è comunque necessario rivolgersi al Tribunale e ricevere l’assistenza di un legale.
Ricordiamo che la separazione precede obbligatoriamente il divorzio, e che i tempi di attesa, per ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio, si sono notevolmente ridotti con l’introduzione in Italia della legge sul divorzio breve.
Separazione consensuale
Per avviare il procedimento della separazione consensuale è necessario che tra i coniugi ci siano degli accordi su tutte le diverse situazioni che si verranno a creare dopo la sospensione degli effetti del matrimonio (come l’affidamento dei figli, il mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale e così via.)
Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è ben diversa, perché può essere avviata anche solo uno dei coniugi, o da entrambi in maniera autonoma, perché tra di loro non ci sono degli accordi in merito.
In questo caso spetta al Giudice, che pronuncia la sentenza per la separazione, regolare le questioni sulle quali si è creata una controversia (la gestione dei figli, il mantenimento ecc.)
Separazione consensuale per procura
Ma cosa accade se uno, o entrambi i coniugi, che intendono separarsi sono fuori dall’Italia senza avere la possibilità di rientrare?
Se un cittadino italiano si trasferisce all’estero e non può tornare si troverà ad affrontare la separazione giudiziale per procura: lontano dall’ex coniuge.
Dobbiamo sottolineare però che procedimento è eccezionale, perché viene avviato dal Tribunale solo se, ad esempio, il coniuge che si trova fuori dal nostro paese si trova in una situazione tale da non permettergli di tornare, (ad esempio per problemi economici o di salute) per partecipare all’udienza de separazione.
Il Tribunale, per la separazione giudiziale per procura, dovrà autorizzare il coniuge impedito, a farsi rappresentare da un procuratore speciale all’udienza del procedimento di separazione, in applicazione analogica a quanto previsto per il matrimonio per procura.
Le situazione giudiziale non è sicuramente d’aiuto, mentre un ricorso congiunto renderebbe tutto più semplice.
La richiesta di separazione giudiziale per procura potrebbe essere accettata anche se entrambi i coniugi si trovano all’estero; i costi variano a seconda dei casi.