A quale normativa bisogna far riferimento in base alla cittadinanza dei coniugi
Il cittadino italiano che si trova all’estero può sposarsi, quindi contrarre matrimonio sia con un altro cittadino italiano che con un cittadino straniero.
Le condizioni per contrarre il matrimonio e la capacità matrimoniale sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo: quindi quella italiana del codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero.
Cosa succede se una volta tornati in Italia i coniugi chiedono la separazione per il matrimonio contratto all’estero?
Può anche accadere che due cittadini stranieri si sposino nel loro paese di origine e poi si stabiliscano in Italia, chiedendo la separazione per il matrimonio contratto all’estero.
Matrimonio e separazione tra italiani
I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che queste non siano richieste dalla legislazione del paese dove intendono sposarsi.
In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, che è esente da legalizzazione e traduzione.
Il matrimonio che viene celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere sempre trascritto presso il Comune italiano competente; l’ufficio dello Stato civile estero emette l’atto di matrimonio in originale, che gli sposi devo rimettere alla Rappresentanza consolare, che a sua volta lo trasmetterà in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune competente.
E’ possibile anche presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.
Una volta trascritta, l’unione è valida e riconosciuta anche in Italia, ed è quindi possibile seguire l’iter previsto dalla giurisdizione italiana anche per la separazione per il matrimonio contratto all’estero.
Separazione coniuge italiano e straniero
Se due soggetti di diversa nazionalità intendono separarsi e divorziare, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218/1995, che prevede che la separazione e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quello in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata.
Separazione coniugi stranieri in Italia
La separazione per il matrimonio contratto all’estero di due stranieri residenti in Italia, è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, e qualora la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
La separazione e il divorzio, quindi, possono essere richiesti in Italia anche da parte di cittadini stranieri: la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con la sentenza 19994/2004, che anche se nessuno dei due coniugi è italiano e il matrimonio è stato contratto all’estero, il Giudice ha la competenza per decidere sulla separazione se uno dei due coniugi è però residente (anche solo di fatto) in Italia.