Come far entrare legalmente in Italia parenti di cittadini stranieri già residenti in maniera regolare. Norme e procedure.
La legge sul ricongiungimento familiare consente l’ingresso in Italia ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
L’Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta che l’ufficio per l’Immigrazione della Prefettura competente ha concesso il via libera.
Con quali tipi di permesso è possibile usufruire della legge sul ricongiungimento familiare?
E’ possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare per i titolari di:
– permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno
– permesso per asilo politico,
– permesso per protezione sussidiaria,
– permesso per motivi di studio, per motivi religiosi.
– permesso per motivi familiari,
– permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
– permesso perchè si è in attesa di cittadinanza
La procedura
La strada da seguire per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e la verifica dei requisiti soggettivi (legami di parentela).
In via generale per usufruire della legge sul ricongiungimento familiare è necessario avere:
- Copia del permesso di soggiorno la cui durata deve essere di almeno un anno.
- Passaporto del richiedente;
- Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere
I requisiti sono invece:
– Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
– la certificazione attestante il rapporto familiare che può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero.
– Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge;
- Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo;
Una volta inoltrata la domanda tramite il web decorrono i termini di 180 giorni previsti dalla normativa per la definizione della pratica ed il rilascio del nulla osta.
L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso. Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.
Il rilascio del visto
Il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Se la verifica ha esito positivo il Consolato o l’Ambasciata rilasciano entro 30 giorni il visto per ricongiungimento.
Il Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento.
Tale permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
La tutela dell’unità familiare
Alcune modifiche recentemente introdotte nella legge sul ricongiungimento familiare del nostro paese prevedono la salvaguardia dell’unità della famiglia.
Così recita il codice: «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»