Come funzionano i registri delle unioni civili, ovvero come e quando le unioni civili vengono trascritte nei registri di un comune
I registri delle unioni civili sono un elenco conservato dai Comuni dove iscrivere secondo la distinzione operata dalla legge le persone legate da vincoli non sanciti legalmente e ricadenti nelle forme del matrimonio oppure del legame della parentela, ma esclusivamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà.
Con l’espressione “unioni civili” quindi si definiscono tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che possono riguardare sia coppie di diverso sesso, sia coppie dello stesso sesso.
Le unioni che fanno parte di queste coppie sopra esposte possono confluire nei registri delle unioni civili tramite apposita trascrizione per mano del sindaco o di un suo delegato.
La questione delle unioni civili è entrata spesso a far parte di direttive riguardanti uno dei principi cardine dell’Europa unita: tutti i cittadini dell’Unione Europea godono dei medesimi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale.
A partire dal 1994 la Comunità Europea ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti di persone gay e lesbiche.
L’Italia è stata richiamata diverse volte a mettere mano alla propria legislazione per colmare il vuoto legislativo in materia.
Il nostro paese non ha una legislazione effettiva, attuativa, per le “unioni civili”.
Non esistono registri delle unioni civili in ogni città italiana nei quali trascrivere facilmente le unioni civili.
È necessario rammentare che si parla di “coppia di fatto”, in quanto non riconosciuta giuridicamente.
Questo non vuol dire assolutamente che un’unione stabile, sia pure “di fatto”, non faccia sorgere intorno ai conviventi diritti e doveri.
Il quadro è però confuso e vago, i diritti e doveri non derivano da una normativa unitaria ed omogenea, come nel contesto del matrimonio civile, ma gli obblighi restano soltanto quelli previsti da specifiche leggi oppure da sentenze che costituiscono casi di vita vissuta, o da materia contrattuale (accordi stipulati fra conviventi, che creano diritti e obblighi solo fra di loro, come un qualunque contratto).
Non è pertanto vero che la coppia “di fatto” sia assolutamente inesistente dal punto di vista legislativo: a dispetto del nome “di fatto” essa produce diritti e doveri ai quali i soggetti in causa devono attenersi.
Nel marzo del 2012 la Corte Suprema italiana ha depositato una sentenza molto importante sul tema, con la quale ha aperto verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale, affermando che, in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice, per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
Nella stessa pronuncia si afferma, che i componenti della coppia, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni.
La Cassazione ha inoltre, precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio, cioè che si possano unire in matrimonio solo un uomo e una donna.
Concludendo anche se è vero che il matrimonio contratto all’estero è trascrivibile nei registri delle unioni civili italiano solamente “forzando” le situazioni e in alcune città, da un punto di vista pratico però esso può produrre effetti anche pratici anche nel nostro paese.