Contratti di convivenza, cosa sono e come si stipulano
I contratti di convivenza sono accordi bilaterali con cui la coppia decide di definire le regole del proprio vivere insieme, regolamentando i rapporti patrimoniali ed in parte alcuni aspetti dei rapporti personali. L’accordo può essere utile per stabilire le conseguenze patrimoniali al momento dell’eventuale cessazione della convivenza.
I contratti di convivenza possono essere stipulati da tutti coloro che decidono di vivere insieme stabilmente spinti da un vincolo affettivo (c.d. convivenza more uxorio) e che decidono di vivere insieme al di fuori del matrimonio o perché questa possibilità è a loro preclusa (il caso delle coppie omosessuali) o perché non vogliono sottoporsi al vincolo matrimoniale.
Anche la famiglia “non tradizionale” può tutelarsi stipulando un contratto di convivenza.
Uno dei casi tipici nel quale si fa ricorso al contratto di convivenza è quello di persone che convivono essendo però state già sposate e separate, ed in attesa di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il contratto di convivenza può essere redatto dal notaio o in forma di scrittura privata, con o senza la consulenza di un avvocato, in qualunque momento: all’inizio della convivenza o quando sorge l’esigenza di regolamentarne lo svolgimento (ad esempio in occasione dell’acquisto di una casa).
Cosa regolamenta il contratto di convivenza
Aspetti patrimoniali che possono essere disciplinati dai contratti di convivenza:
- modalità di partecipazione alle spese comuni
- Obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni
- Principi di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza (arrivando a definire regimi simili a quelli di comunione o separazione);
- Le regole d’uso della casa adibita a residenza principale
- La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di eventuale cessazione del rapporto di convivenza
- La possibilità di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o mentale e qualora sia compromessa la capacità di intendere e di volere di uno dei due partner
Non possono invece essere regolamentate dai contratti le disposizioni riguardanti i rapporti di successione, i quali possono essere cambiati solo inserendo apposite clausole a favore del partner nel testamento (quando si dispone dei proprio beni)
Validità e recesso
Dal contratto di convivenza nascono obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto, che comportano la possibilità per entrambe i partners di rivalersi se l’altro non ottempera le disposizioni che ha accettato. La durata dei contratti di convivenza coincide con la durata stessa del rapporto.
Alcuni accordi contenuti nel contratto, però, sono proprio destinati a produrre i loro effetti quando il rapporto di convivenza cessa: ad esempio tutti quelli che fissano le modalità per la definizione dei rapporti patrimoniali reciproci in caso di cessazione della convivenza. In qual caso il contratto continua ad avere effetto per disciplinare la fase in oggetto, mentre cessa di produrre effetti per quanto che riguarda tutto il resto.
Le parti possono comunque riservarsi la facoltà di recesso mediante specifici accordi inseriti nel contratto: il recesso può essere totalmente libero, gratuito o subordinato al pagamento di una multa o penale.