Il caso dei conviventi a carico, ovvero quando il convivente può considerarsi a carico
Detrazioni fiscali per conviventi a carico
Esistono delle facilitazioni fiscali, più precisamente delle detrazioni, che il Fisco accorda ai contribuenti che abbiano dei familiari conviventi a carico.
Il familiare si intende a carico quando il reddito è inferiore ai 2.840,51 euro.
Nella cifra di 2.840,51 euro devono rientrare anche: retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalla Santa Sede, da Missioni, da Rappresentanze diplomatiche e consolari; redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi; reddito d’impresa o di lavoro autonomo tassato secondo il regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, lavoratori in mobilità o per nuove attività produttive; il reddito dei fabbricati.
Chi sono i conviventi a carico
Sono considerati conviventi a carico del contribuente il coniuge (che non sia legalmente ed effettivamente separato), i figli anche adottivi od affidati, gli altri familiari (suoceri, generi, nuore, genitori, fratelli e sorelle), ma solo a condizione che siano effettivamente conviventi con il contribuente.
Non è invece indispensabile che marito e moglie siano conviventi per essere l’uno a carico dell’altro: anche con residenze diverse, l’importante è che non siano legalmente separati. Stesso discorso per i figli, considerati a carico fino al raggiungimento della quota di reddito, anche se non sono conviventi e hanno superato i 18 anni di età.
Come detto, gli altri familiari devono invece necessariamente condividere la stessa casa per essere considerati conviventi a carico
Convivente more uxorio e detrazioni fiscali
Il convivente more uxorio non viene considerato come uno dei conviventi a carico qualunque sia il suo reddito: di fronte al fisco è a tutti gli effetti un estraneo in quanto non legato da nessun vincolo di parentela.
L’art. 433 c.c. e l’art. 5 del Testo unico definiscono infatti come familiari il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado: in questo elenco non sono quindi compresi i conviventi.
Il convivente more uxorio non è mai considerabile come uno devi conviventi a carico, neanche per quanto riguarda il percepimento di eventuali assegni familiari
Esiste anche una sentenza della Corte di Cassazione sezione Tributaria (5 novembre 2008 n. 26543) che ha disposto, in merito all’eventuale beneficio della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, l’equiparazione della posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente, in caso di rapporto di convivenza sia riconducibile ad una data precedente all’esecuzione dei lavori.
A questa sentenza non ha comunque fatto seguito nessun pronunciamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, quindi lo stato dell’arte è ancora al momento immutato.
Il convivente more uxorio può rientrare nelle detrazioni fiscali collegate alla casa condivisa soltanto stipulando con il proprietario un contratto di comodato a titolo gratuito. Così facendo diventa titolare di un diritto di godimento e può usufruire di detrazioni fiscali altrimenti riservate soltanto al proprietario.
In presenza di figli nella famiglia di fatto (non sancita quindi da matrimonio), il genitore che non è convivente e non è neanche coniugato con l’altro genitore, ma ha riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio (che quindi potrà considerarlo convivente a carico laddove avesse possibilità di ottenere detrazioni fiscali)