Dopo il divorzio i coniugi possono chiedere il mantenimento del cognome coniugale oppure riprendere i loro cognomi da celibe e nubile
La legge in materia di diritto dei cognomi in vigore dal 1 gennaio 2013 stabilisce per i coniugi il mantenimento del cognome da celibe e nubile anche dopo il matrimonio.
I coniugi al momento del matrimonio possono decidere di avere un unico cognome coniugale e sceglierlo liberamente tra quello del marito o quello della moglie.
Non è più ammesso il doppio cognome, mentre quello di affinità con il trattino a dividere i due cognomi è accettato nella quotidianità anche se non si tratta di un cognome ufficialmente registrato.
I figli dei genitori sposati ricevono il cognome coniugale scelto al momento del matrimonio.
I coniugi che invece non hanno un cognome coniugale devono scegliere quale cognome dare ai propri figli.
Il cambiamento del cognome deve essere comunicato al datore di lavoro, alle autorità fiscali, alle banche, ecc
Ma cosa succede quando il matrimonio si scioglie? È possibile il mantenimento del cognome anche dopo il divorzio?
Mantenimento del cognome in caso di divorzio
- Il Codice Civile stabilisce che la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche nel caso di morte del marito, fino a che non contrae un nuovo matrimonio.
- In caso di divorzio i due coniugi possono riprendere il loro cognome da celibe e nubile in qualsiasi momento, semplicemente modificandolo presso l’Ufficio di Stato Civile.
- Se il coniuge che riprende il suo cognome da celibe o nubile ha l’autorità parentale esclusiva può decidere di chiedere il cambiamento di cognome anche per la prole.
Cosa fare se il mantenimento del cognome risulta pregiudizievole
- In caso di separazione o divorzio dei coniugi, il Giudice competente può vietare alla moglie il mantenimento del cognome del marito se esso risulta pregiudizievole per il marito.
- Allo stesso modo il Giudice può autorizzare la moglie a non utilizzare più tale cognome se il suo utilizzo risulta pregiudizievole per lei.
- Il marito può impedire quindi che la ex moglie continui ad utilizzare il suo cognome e chiedere un risarcimento danni.
- Per impedirne l’uso è sufficiente dimostrare la possibilità che da questo derivi un danno o un pregiudizio anche solo di origine morale.
- Per quanto riguarda invece il risarcimento è necessario dimostrare un pregiudizio effettivo, secondo le norme generali dell’illecito civile, patrimoniale o morale.
Mantenimento del cognome per interesse e riconoscibilità personale
Nel corso della causa di divorzio la moglie può richiedere il mantenimento del cognome del marito aggiunto al proprio al momento del matrimonio, nel caso sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Ci sono infatti casi in cui la moglie è riconosciuta nell’ambiente sociale e professionale con il cognome del marito e quindi ha tutto l’interesse a mantenerlo anche dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio stesso.
Il Tribunale può concedere l’autorizzazione a tale uso al momento della sentenza; tale decisione può comunque essere rivista successivamente su richiesta di una delle parti per motivi di particolare gravità.