Tempi più rapidi, scioglimento anticipato della comunione dei beni e negoziazione: ecco le novità del divorzio breve
La legge n. 898/1970 sul divorzio sancisce i casi in cui il divorzio è consentito e prevede il passaggio obbligatorio attraverso la separazione legale dei coniugi, cioè un periodo di tempo durante il quale il rapporto matrimoniale non è sciolto ma sospeso, in attesa di una riconciliazione o, appunto, del divorzio definitivo.
Dopo la nuova legge sul divorzio breve del maggio 2015 il periodo di durata della separazione è sceso a dodici mesi, dopo i quali è possibile procedere con il divorzio vero e proprio.
I tempi per il divorzio breve
La nuova legislazione sul divorzio breve mira sostanzialmente ad abbattere i tempi estremamente lunghi delle pratiche di separazione e divorzio in Italia.
Fino ad ora infatti le coppie che intendevano divorziare dovevano aspettare tre anni per ottenere il divorzio: questo per dare il tempo ai coniugi di riflettere sulla loro decisione, nella speranza di una riconciliazione.
L’obiettivo della legge sul divorzio breve è di arrivare a un massimo di un anno tra separazione e divorzio definitivo.
La novità più importante introdotta dalla l. n. 55/2015 è dunque l’abbreviazione dei termini, prima di tre anni in ogni caso, che devono intercorrere tra separazione e divorzio; nulla è invece cambiato in riferimento ai presupposti e ai motivi della domanda e all’iter per l’ottenimento del divorzio stesso.
Scioglimento anticipato della comunione dei beni
Tra le novità della nuova legge sul divorzio breve c’è anche la modifica dei tempi di scioglimento della comunione dei beni.
Mentre prima la comunione dei beni si considerava sciolta solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con la nuova legge lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza la coppia a vivere separata in caso delle separazioni giudiziali o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato per le separazioni consensuali.
In caso di separazione consensuale i coniugi potranno richiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la separazione è definita con l’omologa.
Nel caso invece di separazione giudiziale i coniugi dovranno attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato.
Resta valido invece il requisito della mancata interruzione della separazione: la separazione deve essere infatti “protratta ininterrottamente” per un determinato periodo di tempo per poter richiedere il divorzio.
La negoziazione assistita
Trascorso il termine abbreviato, di sei mesi in caso di consensuale e dodici in caso di giudiziale, i coniugi che intendono divorziare possono anche decidere di non rivolgersi a un Tribunale ma utilizzare gli istituti della negoziazione assistita introdotti dal d.l. n. 132/2014.
In questo caso i coniugi arrivano liberamente a un accordo per la cessazione del rapporto matrimoniale presentandosi in Comune e firmando l’accordo stesso davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Questa procedura è possibile solo se i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave.
Nei casi appena citati si deve invece procedere al divorzio con la negoziazione assistita, ovvero con l’assistenza di due legali, uno per parte, che affiancano i coniugi nel raggiungimento dell’accordo di divorzio.