In caso di divorzio il coniuge ha diritto ad una quota del TFR del coniuge divorziato
In caso di divorzio la Legge prevede delle tutele per il coniuge più debole; tra queste il versamento di un assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge e una quota del TFR del coniuge divorziato.
In particolare è prevista la percezione di una quota pari al 40% del TFR, trattamento di fine rapporto, dell’altro coniuge calcolato sull’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Per trattamento di fine rapporto o liquidazione, si intende un importo spettante al lavoratore nel momento in cui viene meno il rapporto di lavoro subordinato.
Affinché il lavoratore divorziato sia tenuto a versare una parte del suo TFR all’ex coniuge, devono sussistere determinate condizioni:
- l’ex coniuge che richiede la quota di TFR del coniuge divorziato può aver deciso di convivere con una terza persona dopo il divorzio, ma non deve essersi risposato;
- il lavoratore divorziato è già tenuto a versare un assegno divorzile a cadenza periodica all’ex coniuge che fa richiesta della quota di TFR.
In altre parole, se l’ex coniuge non ha diritto all’assegno perché non lo ha mai avuto o perché è stato revocato in seguito a modifica delle condizioni economiche oppure ancora lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà alcun diritto alla quota del TFR del coniuge divorziato.
Come e quando fare domanda per la quota di TFR
Il TFR del coniuge divorziato può maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che stabilisce le tutele e i versamenti che spettano ai due coniugi in via di divorzio.
Se il TFR è maturato prima di tale data il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza di divorzio stessa da parte del Tribunale di riferimento.
Se il TFR matura dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota deve fare istanza al Tribunale affinché il suo diritto a percepire tale quota sia accertato e riconosciuto.
Il Tribunale valuterà se al momento della richiesta sono soddisfatte le condizioni di cui sopra, ossia se l’ex coniuge che ha avanzato la richiesta stessa già percepisce un assegno divorzile periodico e se il suo stato civile è libero e successivamente procederà alla divisione delle quote del TFR del coniuge divorziato.
Il calcolo della quota di TFR del coniuge divorziato
È bene sottolineare che la legge sul Divorzio stabilisce che la quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Questo significa che il divorziato non ha diritto al 40% dell’intero TFR ma che la quota a lui spettante va calcolata sulla durata del matrimonio coincidente con quella del rapporto di lavoro.
L’arco di durata del matrimonio comprende, come nel caso del calcolo della pensione di reversibilità, anche il periodo di separazione legale dei due coniugi.