Con quale modalità è possibile fare il riconoscimento del figlio naturale post mortem
La riforma della filiazione è avvenuta di recente con la legge n.219 del 2012, che ha provveduto ad equiparare lo stato giuridico di tutti i figli, anche quelli adottivi e incestuosi.
Il decreto legislativo 154/2013 ha successivamente eliminato definitivamente le differenze tra figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) e figli legittimi (nati all’interno di un matrimonio).
La legge parla oggi di figli tout court, lasciando solo delle differenze per quanto riguarda delle procedure; queste cambiano, ad esempio per quel che riguarda il riconoscimento: nel caso del figlio legittimo si parla di “presunzione di paternità”, che si basa sul fatto che il marito della madre di un bambino è considerato dalla legge il presunto padre; questo dovrà quindi solo confermare la presunzione.
Riconoscimento del figlio naturale post mortem
In questo caso non ci troviamo all’interno di un matrimonio e quindi non vi è alcuna “presunzione di paternità”, quindi è possibile procedere con il riconoscimento immediato oppure con il riconoscimento del figlio naturale post mortem.
Per trasformare l’atto di procreazione in un atto di filiazione, rilevante per i diritto, è necessario fare una dichiarazione, un atto solenne e irrevocabile, che deve essere alternativamente formalizzato:
- Nell’atto di nascita;
- In una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
- In un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio);
- In un testamento (riconoscimento del figlio naturale post mortem);
- In una domanda presentata al Giudice Tutelare.
Chi può fare il riconoscimento
Per poter riconoscere il figlio naturale era necessario aver compiuto sedici anni, ma il limite di età dei genitori è stato ora abbassato ai quattordici anni; fino al raggiungimento dell’età necessaria da parte del genitore il bambino non può essere dichiarato in stato di adottabilità, a condizione che sia però assistito dall’altro genitore naturale o dai parenti.
Se uno dei due genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro può farlo solo con il suo consenso; questo può essere rifiutato, e in questo caso l’aspirante genitore naturale può rivolgersi a un Tribunale, che valuterà se concedere o meno l’autorizzazione, che non può essere negata se corrisponde all’interesse del figlio.
Nel caso in cui il figlio da riconoscere abbia già 16 anni è necessario il suo consenso per procedere.
Riconoscimento figlio naturale post mortem
E’ anche possibile effettuare il riconoscimento del figlio naturale post mortem, che avviene tramite il testamento; in questo caso il figlio riconosciuto diventerà titolare di tutti i suoi diritti solo dopo la morte del testatore, entrando così a far parte degli eredi legittimi, insieme all’eventuale coniuge, e gli altri eventuali figli.
Avrà diritto così alla sua quota legittima, così come potrà assumere il cognome del padre naturale.