La procedura attraverso la quale è possibile fare il riconoscimento del figlio naturale, nato fuori dal matrimonio
Sia la madre che il padre possono compiere il riconoscimento del figlio naturale, in modo separato o congiunto, anche se sposati con un’altra persona; con naturale s’intende, infatti, il figlio nato al di fuori del matrimonio.
La filiazione è stata riformata recentemente, con la legge n.219 del 2012, che ha equiparato lo stato giuridico dei figli legittimi e naturali (nati all’interno del matrimonio e non); l’anno successivo, il decreto legislativo 154 ha eliminato definitivamente tutte le discriminazioni.
Le novità sul riconoscimento del figlio naturale
Con il riconoscimento del figlio naturale si dichiara essere genitore biologico, ed è così possibile trasformare l’atto di procreazione in uno stato di filiazione, rilevante per il diritto.
La procedura richiede la compilazione di una dichiarazione, un atto solenne e irrevocabile, che deve essere alternativamente formalizzato:
- Nell’atto di nascita;
- In una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
- In un atto pubblico (sono quelli redatti davanti ad un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio);
- In un testamento (qualsiasi sia la forma);
- In una domanda presentata al Giudice Tutelare.
L’atto si definisce irrevocabile perché non può più essere revocato per nessuna ragione, tranne che in casi particolari previsti per il disconoscimento.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile fare il riconoscimento del figlio naturale tramite testamento, e in questi casi sarà valido solo dopo la morte del testatore.
Inoltre il D.lg. 154/2013 ha stabilito che riconoscere i figli incestuosi (cioè nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità) è possibile, solo avendo ottenuto però, l’autorizzazione da parte del Giudice, che ha il compito di tutelare l’interesse del figlio ed evitare qualsiasi pregiudizio.
Considerate che in passato il riconoscimento addirittura non era concesso ai genitori “in mala fede”, che erano cioè consapevoli del loro rapporto di parentela al momento del concepimento.
Chi può fare il riconoscimento?
Il riconoscimento del figlio naturale può essere avviato dopo aver compiuto i sedici anni di età, ma recentemente il limite di età dei genitori è stato abbassato: risulta sufficiente, infatti, il compimento dei quattordici anni; in attesa che il genitore raggiunga l’età prevista, il figlio naturale non può essere dichiarato in stato di adottabilità, a condizione però che il bambino sia assistito dall’altro genitore naturale o dai parenti.
Nel caso in cui uno dei due genitori naturali abbia già effettuato il riconoscimento, l’altro che ha intenzione di farlo deve ottenere il suo consenso; se rifiutato, il genitore interessato può chiamare in causa il Tribunale, che provvederà a valutare se concedere o meno l’autorizzazione al riconoscimento; nella decisione è determinante stabilire l’interesse del figlio.
Nel caso in cui il figlio naturale da riconoscere abbia già 16 anni è necessario il suo consenso per procedere al riconoscimento.