Tranne che in casi particolari valgono le stesse disposizioni per tutti i figli, adottati e non
La separazione della coppia porta sempre molto scompiglio all’interno della famiglia, soprattutto provoca sofferenza per i figli che devono affrontare un cambiamento radicale nelle loro abitudini di vita.
Il periodo della separazione è un momento molto delicato perché determina il verificarsi o meno del successivo divorzio; la legge italiana, infatti, prevede questo tempo per dar modo alla coppia di riflettere e capire se è possibile una riconciliazione; i tempi previsti si sono ultimamente ridotti con l’entrata in vigore della legge sul divorzio breve.
Cosa succede ai figli adottati?
Partiamo dal presupposto che tutti i figli godono degli stessi diritti e vengono trattati nello stesso modo in caso di separazione dei genitori, che siano figli adottivi o meno.
In questo caso, infatti, non è l’adozione a fare la differenza; i problemi che la famiglia dovrà affrontare sono gli stessi che affrontano le famiglie che hanno avuto dei figli in modo “naturale”; il legame di sangue, così come la provenienza culturale del bambino adottato, non importa, come invece il legame che ha stabilito con i genitori o con uno di essi, che influisce in modo determinante.
L’unica differenza la troviamo in un caso specifico: la Corte di Cassazione ha accolto, infatti, la domanda promossa da un coniuge separato di revocare il decreto che aveva disposto l’adozione del figlio; dobbiamo sottolineare però che la revoca non viene disposta d’ufficio, ma deve essere sempre richiesta da uno dei due genitori, oppure su iniziativa di un Pubblico Ministero, o degli assistenti sociali che devono monitorare l’andamento dei rapporti tra genitori adottanti e adottati.
Nella normalità, in caso di separazione della coppia, il figlio adottato si troverà a dover essere affidato in modo congiunto a entrambi i genitori, o in modo esclusivo a uno dei due.
Vediamo le differenze tra i due tipi di affidamento.
Affidamento condiviso
La regola fondamentale dell’affidamento condiviso è stata disposta dalla legge n.54 del 2006, e il presupposto è quello dell’assenza di “conflittualità insanabili” tra genitori, che quindi permette la presenza di armonia.
In questo tipo di affidamento i figli hanno il diritto di conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori; infatti, anche se il Giudice decide dove deve vivere stabilmente la prole, tutti e due le parti partecipano alle decisioni che la riguardano, e non si parla più di “diritto di visita”, ma presenza presso l’uno e l’altro genitore.
Affidamento esclusivo
In caso di separazione della coppia, anche per i figli adottivi è possibile disporre questo tipo di affidamento, ma solo in situazioni particolari.
Questo prevede che il genitore cui sono affidati i figli eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, salvo diverse disposizioni, anche se le decisioni di maggior interesse sono generalmente prese di comune accordo.
Il genitore non affidatario deve vigilare sull’istruzione e l’educazione della prole e può ricorrere anche al Giudice quando lo ritiene opportuno.