Nonostante una possibile richiesta di revoca nulla cambia per i bambini adottati
Adottare un bambino nel nostro paese non è assolutamente cosa facile: l’iter è infatti molto lungo e prevede un’indagine psicosociale per la coppia, che deve essere giudicata in grado di educare, istruire e mantenere il minore.
Possono adottare le coppie che sono sposate da almeno tre anni, o che tra convivenza e matrimonio raggiungono questo traguardo; tra gli adottanti e il bambino devono esserci almeno 18 anni di differenza e non più di 45 per uno dei due e 55 per l’altro.
Ma cosa succede quando una coppia si separa e poi divorzia, dopo essere riuscita ad adottare un bambino?
Qual è il destino per i bambini adottati?
Nulla cambia per i figli adottati in caso di divorzio dei genitori, rispetto a quelli che sono nati in modo “naturale”.
L’unica segnalazione che è importante fare è quella che riguarda l’accettazione da parte della Corte di Cassazione di una richiesta arrivata da parte di un genitore separato: quella della revoca del decreto che aveva disposto l’adozione del figlio; anche dopo questo caso specifico, la revoca comunque non viene assolutamente disposta d’ufficio, ma deve essere sempre richiesta da uno dei due genitori, su iniziativa di un Pubblico Ministero o degli assistenti sociali che hanno il compito di monitorare l’andamento dei rapporti tra genitori e figli adottati.
Quindi devono presentarsi dei presupposti particolari per far sì che la richiesta venga accettata e poi valutata.
In caso di separazione e di divorzio della coppia, per l’affidamento di tutti i figli, si segue un percorso che prevede due soluzioni diverse: l’affidamento condiviso o l’affidamento esclusivo.
Affidamento condiviso
La legge n.54 del 2006 ha disposto come principio fondamentale questo tipo di affidamento, che garantisce il diritto, anche per i figli adottati, alla bi-genitorialità, cioè a mantenere con entrambi i genitori un rapporto stabile ed equilibrato.
In questo caso, infatti, i figli, anche se vivono stabilmente da uno dei due, passano dei periodi presso l’altro, (non si parla di diritto di visita) e tutti e due i genitori partecipano alle decisioni, importanti o meno, che li riguardano.
Affidamento esclusivo
In casi particolari, nei quali non è possibile procedere con l’affidamento congiunto per l’interesse dei figli, si preferisce quello esclusivo per tutelare i figli adottivi e non.
Questa situazione prevede che siano stabilite delle regole molto rigide per le visite del genitore non affidatario, che comunque partecipa alle decisioni importanti e ha il diritto, e il dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli, che sono sotto la responsabilità genitoriale esclusiva dell’altro.
Nel caso in cui venissero ravvisate delle situazioni particolari il genitore non affidatario può richiedere l’intervento del Giudice.