Esistono leggi a tutela delle vittime di violenza che impongono l’allontanamento del coniuge
La legge 154/2001 per la tutela delle vittime di violenza
La legge 154/2001, nata per contrastare la violenza nelle relazioni familiari, prevede una tutela provvisoria per le persone vittima di violenza. Si applica in tutti quei casi in cui un convivente –familiare o no- ha comportamenti violenti che creano un pericolo reale per la vittima.
L’allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare è una delle misure di protezione che sono previste da questa legge.
Altre misure previste sono:
- Imposizione di cessare il comportamento violento denunciato dalla vittima
- Divieto di avvicinarsi alla casa familiare senza permesso del giudice
- Divieto di frequentare i luoghi abituali della vittima
- Assegno di mantenimento dovuto alla vittima nel periodo di allontanamento
La misura di allontanamento del coniuge ha una durata predeterminata dal giudice, di solito un anno.
Come ottenere l’allontanamento del coniuge
Nei casi di maltrattamenti in famiglia e stalking, o quando le violenze vengono colte in flagrante, l’allontanamento del coniuge violento viene effettuato d’urgenza direttamente dalla Polizia giudiziaria autorizzata dal Pubblico Ministero, soprattutto nei casi in cui la flagranza di reati gravi sia ricorrente (lesioni, minaccia aggravata, violenze).
In tutti gli altri casi, è necessario ricorrere al Tribunale Civile o denunciare per reato. La legge del 2001 prevede che la vittima possa evitare l’uso di un avvocato, anche se è consigliato visto che l’autore della violenza avrà comunque diritto ad una difesa.
In caso di flagranza (anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking), oltre all’arresto obbligatorio, la Polizia giudiziaria se autorizzata dal PM e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) può applicare la misura ‘precautelare’ dell’allontanamento del coniuge d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Altrimenti è sempre necessario un ricorso al Tribunale civile o una denuncia per reato, dove sarà poi la Procura a decidere se chiedere o meno l’applicazione di queste misure. Questa legge non prevede l’obbligo per la vittima di farsi assistere da un avvocato, ma essendo la legge di applicazione complicata e avendo l’autore della violenza il diritto ad una difesa è consigliabile munirsi sin dall’inizio di un’assistenza legale.
Compiti del giudice
La legge 154/2001 è particolarmente importante sotto questo aspetto, perché permette alla vittima della violenza di evitare la “fuga” dalla casa familiare con tutte le conseguenze psicologiche ed economiche che questa comporta.
Il potere di allontanamento del coniuge compete al giudice:
- Penale, che può imporre il pagamento periodico di un assegno per la vittima che, a causa dell’allontanamento, resti sprovvista dei mezzi necessari per vivere
- Civile, che può disporre l’allontanamento del coniuge senza la denuncia penale, quando la sua condotta sia di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale della vittima
Il giudice civile ha anche il potere di richiedere l’intervento dei servizi sociali e di imporre al maltrattante allontanato l’assegno di mantenimento.
Chi non osserva l’ordine di allontanamento esiste un reato apposito (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”), punibile con pena fino a tre anni di reclusione o multa.
Il giudice, civile o penale, per poter disporre l’allontanamento del coniuge, ha bisogno di prove documentali o testimoniali che accertino la sussistenza dei maltrattamenti e il pregiudizio per la salute e la libertà della vittima.