Quando è possibile trascrivere una sentenza di nullità in Italia
Che cos’è la delibazione
Con il termine «delibazione» si intende la procedura giudiziaria tramite cui in uno Stato viene concessa, dietro domanda specifica, efficacia giuridica ad un provvedimento giudiziario emesso da un altro Stato.
A questa procedura possono essere sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, che vengono emesse dall’ordinamento giudiziario canonico.
Secondo l’art. 8, n. 2 del Concordato fra Chiesa e Stato infatti, la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario acquista validità nella Repubblica Italiana solo dietro domanda congiunta dei coniugi (o uno di essi), da inoltrarsi alla Corte di Appello.
Domanda di delibazione delle sentenze ecclesiastiche
Le domande di delibazione delle sentenze ecclesiastiche devono essere redatte da un procuratore legale e richiedono la presenza di due presupposti indispensabili:
- La duplice pronuncia di nullità del matrimonio, che risulti da due uguali decisioni giudiziali emanate in ambito ecclesiastico che dichiarano la nullità del matrimonio,
- Il decreto di esecutività, rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica, che testimonia l’esecutività della pronuncia.
La domanda deve essere presentata alla Corte d’Appello competente per territorialità, basandosi sul comune in cui è stato celebrato il matrimonio.
Prima di rilasciare le sentenze di delibazione la Corte d’Appello effettua alcune indagini.
In particolare:
- Accerta l’esistenza e l’autenticità delle due pronunce di nullità del matrimonio e del decreto successivo rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
- Accerta che il matrimonio dichiarato nullo fosse un matrimonio canonico trascritto ai fini civili (quindi un matrimonio cosiddetto concordatario)
- Accerta che la validità e l’efficacia del procedimento di fronte tribunale ecclesiastico,
- Accerta che siano soddisfatte anche le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere:
- Assenza di una sentenza passata in giudicato contrastante con quella ecclesiastica
- Non esista un giudizio pendente davanti ad un giudice italiano fra le stesse parti con lo stesso oggetto, cioè la richiesta di nullità
- Assenza di incompatibilità fra la sentenza ecclesiastica e l’ordine pubblico italiano
- Stabilisce che, una volta resa esecutiva la sentenza nell’ordinamento italiano, il coniuge ritenuto in buona fede possa usufruire di provvedimenti economici provvisori
Effetti della sentenza di delibazione
La delibazione delle sentenze ecclesiastiche fa venir meno gli effetti civili del matrimonio canonico fin dal giorno della celebrazione (restano intoccabili e impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e gli obblighi ad essi collegati).
Viene meno dunque anche la necessità di fare domanda di divorzio, almeno che esso non fosse già stato sancito.
In questo caso restano invariati gli effetti patrimoniali e personali decisi in sede di divorzio.
La sentenza di delibazione delle sentenze ecclesiastiche non è invece possibile quando si parla di matrimonio rato e non consumato (si tratta di un matrimonio giuridicamente valido tra due persone battezzate a cui non sia però seguito un atto coniugale finalizzato alla generazione della prole) poiché in quel caso si tratta di provvedimenti discrezionali, emessi con procedimento amministrativo e non giudiziario, nei quali non vengono ravvisate le garanzie basilari giurisdizionali sancite dalla Costituzione italiana.