Le cause antecedenti o concomitanti che portano ad annullare un matrimonio
Il matrimonio viene considerato invalido, e quindi annullabile, a causa di vizi antecedenti o concomitanti alla sua celebrazione. Il Codice Civile prevede motivazioni ben precise che portano a nullità e annullamento del matrimonio.
Nullità e annullamento del matrimonio
L’azione di nullità (regolamentata da due norme del Codice Civile, art. 1421 e 1422 c.c) ha una natura di accertamento, mentre la sentenza che la definisce è di natura dichiarativa.
L’azione di nullità può essere intrapresa da chiunque vi abbia interesse legittimo, non è soggetta a prescrizione e non prevede sanatoria.
L’annullamento è invece soggetto a prescrizione decennale e può essere oggetto di sanatoria.
Cause di nullità del matrimonio:
- L’esistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione (art. 87 cc). Possono essere causa di nullità matrimoni celebrati tra ascendenti e discendenti in linea retta sia legittimi che naturali; fratelli e sorelle, consanguinei, affini in linea retta, adottante e adottato e suoi discendenti, adottante e coniuge dell’adottato.
- La condanna per l’omicidio, consumato o tentato, da parte di uno dei coniugi nei confronti dell’altro.
- L’esistenza di altro matrimonio valido che riguardi uno o ad entrambi gli sposi
Cause di annullamento del matrimonio: (c.d. annullabilità assoluta)
- I rapporti di parentela, affinità e adozione per i quali è ammessa la dispensa. Per queste ipotesi l’annullamento deve avvenire entro un anno della celebrazione
- Se al momento della celebrazione del matrimonio uno degli sposi è interdetto oppure e già infermo e viene interdetto in un secondo tempo
- Se uno dei due sposi sia stato incapace di intendere e volere al momento della celebrazione
- In caso di matrimonio celebrato quando uno dei due sposi è minorenne, ma l’azione di annullamento non è valida se il nubendo o la nubenda compiono la maggiore età, vi sia stato concepimento o procreazione e venga manifestata sia la volontà di conservare il matrimonio.
- Esistenza di vizi della volontà di uno dei coniugi o di entrambi. I vizi di volontà sono la violenza, cioè l’estorsione del consenso sotto minaccia o dell’altro coniuge o di terzi, e l’errore. L’errore che porta all’annullamento del matrimonio è quello che induce uno dei due coniugi a non conoscere al momento del matrimonio l’identità personale o qualità ritenute essenziali dell’altro coniuge (ad esempio malattie, condanne, stati di gravidanza)
Conseguenze di nullità e annullamento del matrimonio
Nullità ed annullamento del matrimonio comportano il ritorno dei due coniugi allo stato libero con effetto retroattivo, come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. Il matrimonio viene detto “putativo” quando entrambe i coniugi lo ritengono valido anche se successivamente viene annullato.
Se i coniugi hanno celebrato il matrimonio in buona fede, senza sapere che esistesse una causa di nullità, o se entrambe sono stati costretti da una violenza esterna, il giudice può disporre un assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi di sussistenza, per un periodo massimo di tre anni.
Se uno dei due coniugi era invece in mala fede, su di lui ricadono gli obblighi di una indennità congrua a favore del coniuge ignaro e il versamento degli alimenti laddove dovuti.