amministrazione dei beni del minore

Amministrazione dei beni del minore: quali sono le cure e come funziona

amministrazione dei beni del minore

Con quali atti e modalità i genitori possono gestire i beni del figlio minorenne

Nel nostro ordinamento giuridico il minore non è capace di agire, ma non è privo della capacità giuridica; questo comporta che possa diventare titolare di diritti su dei beni, o che sorga la necessità che debba essere rappresentato per il compimento di alcune attività giuridiche.

Per l’amministrazione dei beni del minore è necessario, infatti, che se ne occupino i genitori (se presenti), che in modo congiunto esercitano la responsabilità genitoriale, o quello dei due che la esercita in via esclusiva.

A sancire questo è l’articolo 320 del Codice civile, ce recita così: “i genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.”

E’ necessario però puntualizzare il potere/dovere che hanno i genitori sulla rappresentanza e amministrazione dei beni del minore:

  • Possono essere compiuti da un solo genitore solo gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, che possono invece essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore;
  • Se si presenta un disaccordo tra i genitori circa il compimento di un atto, o quando le decisioni dei genitori, prese di comune accordo, siano poi esercitate in maniera difforme, è possibile rivolgersi al tribunale secondo quanto dispone l’art. 316 (viste le regole previste in caso di contrasti nell’esercizio della responsabilità genitoriale.)

Per quanto riguarda invece l’amministrazione dei beni del minore che riguardano atti di straordinaria amministrazione, la situazione è più complicata.

Per gli atti rilevanti non è possibile l’esercizio disgiunto dei genitori, ma anche le decisioni prese di comune accordo tra i genitori dovranno rispettare altri requisiti; infatti, i genitori solo in presenza di queste due condizioni

  • Necessità o utilità evidente del figlio;
  • Previa autorizzazione concessa dal giudice tutelare.

Possono:

  • Alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;
  • Accettare o rinunciare ad eredità o legati, e accettare donazioni;
  • Decidere lo scioglimento di comunioni;
  • Contrarre mutui o locazioni ultra novennali;
  • Compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione;
  • Promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti,

I genitori che si occupano dell’amministrazione dei beni del minore, possono svolgere quindi, senza autorizzazione del Giudice tutelare, solo atti di ordinaria amministrazione.

Alcuni atti sono addirittura vietati ai genitori del minore:

  • Acquistare direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore, neanche all’asta pubblica;
  • Diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.