Le differenze tra il disconoscimento del figlio naturale e quello legittimo
L’azione di disconoscimento del figlio naturale è volta a dimostrare che il figlio riconosciuto in precedenza non è in realtà il proprio figlio biologico, o che sia stato riconosciuto in condizioni di minorate capacità mentali o non in piena libertà.
Figlio naturale e legittimo
Il decreto 154/2013 del Codice civile ha eliminato definitivamente ogni discriminazione tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio, garantendo a tutti la stessa uguaglianza giuridica.
Quindi anche per parlare di disconoscimento del figlio naturale è bene distinguere questa azione da quella invece prevista per il figlio legittimo, visto che le condizioni cambiano in modo radicale quando s’intende contestare il rapporto biologico tra un padre e un figlio nato al di fuori dal matrimonio.
Disconoscimento del figlio legittimo
La legge presume che il marito della madre del bambino sia anche il padre, per quella che si definisce “presunzione di paternità”.
Nel caso in cui, invece, la madre riconosca il figlio come naturale, allora decade naturalmente la presunzione, ma se questo non accade per dimostrarlo è necessario ricorrere al disconoscimento.
Quest’azione si può proporre solo in alcuni casi:
- Mancata convivenza dei coniugi nel periodo compreso tra il 300simo ed il 180simo giorno prima del parto;
- Se in questo periodo di tempo l’uomo era affetto da impotenza, o anche se era solo incapace di concepire (ad esempio una malattia poi curata);
- Se la moglie ha avuto una relazione extraconiugale, nascondendo poi al marito la gravidanza e la nascita del figlio.
Questo significa che il marito non può chiedere il disconoscimento di un figlio che ha riconosciuto essendo consapevole che non fosse proprio; possono intraprendere quest’azione la moglie (entro 6 mesi dal parto), il marito (entro un anno dalla nascita o dal suo rientro in famiglia), il figlio (maggiorenne o in caso abbia 16 anni tramite il curatore), discendenti o ascendenti (in caso di morte del presunto padre o della madre), coniuge o discendenti del figlio (entro un anno dalla sua morte o da quando sono diventati maggiorenni.)
L’azione di disconoscimento non può essere intrapresa dal padre naturale o dagli altri soggetti non elencati prima, nonostante sappiano dell’inesistenza del rapporto biologico.
Disconoscimento del figlio naturale
In questo caso non vi è alcuna presunzione di paternità, neanche in caso di convivenza stabile, quindi l’unico modo per provare il disconoscimento del figlio naturale è promuovere l’azione impugnativa di riconoscimento per difetto di verità; chi può farlo?
- L’autore del riconoscimento entro un anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita, con delle varianti:
- Se il riconoscimento è stato estorto con violenza, entro un anno da quando questa è cessata;
- Se prova di non essere a conoscenza della propria impotenza o dell’impossibilità di generare, entro un anno da quando ne è venuto a conoscenza.
Anche la madre che ha effettuato il riconoscimento può provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre.
- Chiunque ne abbia interesse: per motivi patrimoniali o morali, ma non oltre i 5 anni;
- Dal figlio: se maggiorenne, o da un curatore se ha almeno 14 anni su sua richiesta, del pubblico ministero o dell’altro genitore, senza prescrizione.
La prova per il disconoscimento del figlio naturale va fatta tramite l’indagine del DNA, ma anche tramite dichiarazioni testimoniali.