La separazione dei coniugi quando hanno una nazionalità diversa da quella italiana
Cosa succede quando finisce un matrimonio misto, contratto cioè da due persone di nazionalità diversa? A quale legislazione bisogna fare riferimento per regolamentare la separazione?
Nel caso in cui si debba ricorrere alla separazione internazionale o divorzio internazionale,
la legge italiana stabilisce che la separazione o lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono regolate dalla legge nazionale comune degli sposi al momento della domanda di divorzio. In mancanza di questa si applica la legge dello Stato in cui l’esperienza matrimoniale si è consumata per la maggior parte del tempo.
Ne deriva che in base a tale legge nel caso di una separazione internazionale può trovare applicazione nel nostro Paese ad esempio la legge in vigore in Spagna che consente il divorzio dopo solo novanta giorni e senza dover obbligatoriamente passare dalla separazione, nel caso in cui la vita dei coniugi si sia svolta prevalentemente in Spagna.
Invece nel caso in cui la separazione e il divorzio non sono regolati da una legge straniera che trovi applicazione nel nostro paese, prevale quella in vigore in Italia.
Questo per assicurare il diritto a separarsi o divorziare a prescindere dalla legislazione straniera.
In ambito comunitario europeo si è affermata una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione dei coniugi.
Individuazione della legge applicabile
Quando i coniugi hanno una diversa cittadinanza e devono addivenire a una separazione internazionale, l’individuazione della legge applicabile è rimessa alla valutazione e al giudizio del giudice che dovrà individuare il paese in cui la vita coniugale si è svolta, cioè dove i coniugi hanno vissuto per la maggior parte del tempo.
Il criterio della localizzazione della vita della coppia è un criterio di carattere introdotto dalla recente normativa e disciplina anche i rapporti personali tra i coniugi.
Vale la legge italiana in assenza di una legge straniera in materia
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana sempre e comunque. In materia di non validità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste oltre che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge in altre circostanze, per esempio nel caso in cui il soggetto è domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante legale che sia autorizzato a stare in giudizio.
Anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia si può ricorrere alla separazione internazionale. Corre l’obbligo di sottolineare che l’applicazione della legge italiana non presuppone la cittadinanza italiana del coniuge richiedente e può essere invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio fra persone che abbiano entrambi cittadinanze differenti da quella italiana.