Con la legittimazione passiva si può fare il riconoscimento del genitore dopo la morte e parlare di eredità del figlio non riconosciuto
Per quanto riguarda l’eredità la legge italiana impone delle regole molto rigide.
Una parte di eredità, anche in presenza di un testamento, è infatti riservata a quelli che vengono definiti gli eredi legittimi del defunto, a cui spetta quindi una quota legittima; questi sono i parenti più stretti: il coniuge, i figli e in alcuni casi anche i genitori.
Qui ci occuperemo della quota riservata ai figli e in particolare dell’eredità del figlio non riconosciuto.
Vediamo prima come vengono ripartite le quote ai figli riconosciuti regolarmente:
Legittima a favore dei figli senza coniuge:
- Un solo figlio: 1/2 del patrimonio ereditario;
- Due figli o più: 2/3 del patrimonio ereditario (da dividere in parti uguali fra loro).
Legittima dei figli con il coniuge
- 1/3, con un solo figlio e 1/3 al coniuge;
- 1/2 del patrimonio ereditario, se ci sono più figli, da ripartirsi equamente, e ¼ al coniuge.
Il riconoscimento
Prima di parlare di eredità del figlio non riconosciuto è bene capire cos’è il riconoscimento: l’atto attraverso il quale si trasforma l’atto di procreazione in un atto di filiazione rilevante per il diritto; attraverso il riconoscimento il figlio diventa titolare di diritti, e il padre si assume tutte le sue responsabilità nei suoi confronti; è possibile riconoscere i figli nati all’interno del matrimonio (attraverso la presunzione di paternità) e quelli nati al di fuori; prima della riforma del 2012 si definivano figli legittimi i primi, e naturali i secondi.
Grazie al decreto Legislativo 154/2013 è oggi possibile anche riconoscere i figli “incestuosi”, nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità, mentre in passato era impossibile per quelli in malafede (che erano a conoscenza della parentela prima del concepimento).
Tutti i figli sono stati equiparati a livello giuridico, e quindi entrano di diritto a far parte degli eredi legittimi in caso di morte di uno dei genitori.
Eredità al figlio non riconosciuto
Non spetta nessuna quota dell’eredità al figlio non riconosciuto.
Il figlio non riconosciuto non ha, infatti, alcun diritto successorio, ma può disporre dell’azione giudiziale ai sensi dell’articolo 276 del Codice civile, per ottenere il riconoscimento anche dopo la morte del presunto genitore.
Legittimazione passiva
In questo caso, in assenza del genitore, l’azione va proposta nei confronti degli eredi del defunto (vedova e figli se presenti) e in mancanza di questi è possibile agire nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
L’azione è utile al fine di riconoscere una parte di eredità al figlio non riconosciuto in vita dal defunto, che però risulta esserlo effettivamente; non importa quanti anni siano passati perché l’azione della legittimazione passiva non ha prescrizione, e la domanda può essere contraddetta da chiunque ne abbia interesse.
Se la sentenza è favorevole al figlio, questo rientra nella sfera degli eredi legittimi, perché produce gli stessi effetti del riconoscimento effettuato dal genitore e, in base alla legge 219/2012 s’instaura il rapporto di parentela tra figlio riconosciuto e parenti (fratelli, sorelle, genitori) e il proprio genitore.